Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2011) 14-10-2011, n. 37177

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27.4.2010 il GIP del Tribunale di Rovereto pronunciava declaratoria di improcedibilità, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., nei confronti di A.O.K., accusato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 commesso il (OMISSIS), per insussistenza del fatto.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica di Trento, chiedendone l’annullamento.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il testo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, come modificato dalla L. n. 94 del 2009, rende punibile della violazione prevista in detta norma solo lo straniero regolare nel territorio dello Stato, poichè solo allo straniero che ha ottenuto il permesso o la carta di soggiorno può essere imposto di ottemperare all’ordine di esibizione, oltre che di un documento d’identità, anche del documento attestante la sua regolare presenza nel territorio dello Stato. Il testo della norma in questione, prima della modifica apportata dalla citata legge, prevedeva la sanzione penale per lo straniero che "non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno". La norma è stata modificata, prevedendo una sanzione aumentata nel massimo edittale per lo straniero che "non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato".

La congiunzione "e" inserita tra le due categorie di documenti – quelli che consentono l’identificazione e quelli che attestano la regolare presenza nel territorio dello Stato – rende obbligata l’interpretazione che il reato de quo può essere commesso solo dallo straniero in possesso del permesso o della carta di soggiorno, poichè è all’evidenza illogico pretendere che uno straniero, clandestino in Italia, esibisca un documento che per definizione non ha. Peraltro, con sentenza n. 16453 del 24.2.2011, le Sezioni Unite hanno stabilito il principio secondo cui, a seguito della modificazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, intervenuta ad opera del L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile esclusivamente nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente abolitio criminis per la condotta degli stranieri in posizione irregolare.

Per il disposto dell’art. 2 c.p., comma 2 il fatto commesso dall’imputato – clandestino in Italia che non ha esibito agli agenti senza giustificato motivo il passaporto o altro documento d’identità – non è più punibile, a seguito della suddetta modifica del testo di legge, e quindi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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