Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-03-2012, n. 4819

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Teramo, con sentenza non definitiva passata in giudicato, ha rigettato la domanda proposta D.S.G., D.S.R., D.S.M. e D.F. F., quali eredi di D.S.P., nei confronti di C.P., moglie di D.S.P., di S. D. e del Comune di Bellante, di rivendica di un immobile, di scioglimento della comunione e di risarcimento dei danni come conseguenza di un asserito accordo collusivo tra i tre, a seguito della rinunzia della C., per favorire la S., all’assegnazione da parte del Comune di Bellante di un terreno su cui il D.S. aveva già costruito un immobile al rustico; ha accolto la domanda subordinata di indennizzo ex art. 2041 c.c..

Con successiva sentenza definitiva il Tribunale ha condannato in solido S.D. e C.P. al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 16.698,77 oltre interessi e rivalutazione.

La Corte di appello di l’Aquila,con sentenza del 4-11-2009, su impugnazione di S.D., ha rigettato la domanda proposta nei suoi confronti.

La Corte di appello, per quello che ancora interessa, ha ritenuto che l’ingiusto arricchimento non si era verificato nei confronti della S., che aveva derivato la sua posizione di nuova assegnataria dell’area direttamente dal Comune di Bellante e che aveva versato alla C. l’importo relativo alle spese sostenute per la realizzazione del rustico pari a L. 34.000.000, circostanza mai contestata.

Propongono ricorso per cassazione gli eredi di D.S.P. con quattro motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso S.D. e presenta memoria Non presentano difese C.P. e Comune di Bellante.

Motivi della decisione

1. Il controricorso e la successiva memoria sono inammissibili.

In tema di giudizio di cassazione, il controricorso non deve necessariamente riportare, a pena di inammissibilità, la esposizione sommaria dei fatti di causa, ma deve invece contenere i motivi di diritto su cui si fonda, che ne costituiscono requisito essenziale a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 4, richiamato dell’art. 370 c.p.c., comma 2. Cass. S.U. n. 1049 del 1997. 2. Il controricorso della S. è assolutamente privo di deduzioni giuridiche contrarie al ricorso, che la parte si è riservata di esporre successivamente in memoria, e l’inammissibilità si estende anche alla memoria depositata in seguito, atteso il disposto dell’ultima parte dell’art. 370 cod. proc. civ., comma 1, che, impregiudicata la facoltà della parte di partecipare alla discussione orale, subordina la possibilità di presentare memorie all’ammissibilità del controricorso, cui quelle memorie si ricollegano ai fine proprio ed esclusivo di illustrazione delle difese già svolte.

3. Con il primo motivo si denunzia nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione degli artt. 346, 329 e 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Sostengono i ricorrenti che la S. con l’atto di appello non ha riproposto l’eccezione di pagamento del valore del rustico alla C. e di conseguenza la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere tale eccezione come rinunciata e non provvedere sulla stessa.

4. Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione e violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, circa un fatto decisivo individuato nell’avvenuto pagamento del prezzo del rustico da parte della S..

Sostengono i ricorrenti che la Corte di Appello ha erroneamente affermato che il pagamento del prezzo del rustico da parte della S. era una circostanza non contestata, in contrasto con la sentenza non definitiva, su sui si era formato il giudicato, con cui si rimetteva la causa in istruttoria per consentire alla parti di fornire la prova dell’avvenuto pagamento del prezzo del rustico e con le contestazioni contenute nella prima comparsa conclusionale in 1^ grado, nella seconda comparsa conclusionale in primo grado, nella comparsa risposta in appello.

5. I due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logica e sono fondati.

Dalla lettura dell’atto di appello, ammissibile in quanto è stato denunziato un error in procedendo, si rileva che la S. non ha riproposto l’eccezione relativa al pagamento del prezzo del rustico alla C. con l’atto di impugnazione.

Di conseguenza la Corte di merito ha pronunziato oltre il devolutum, in quanto ha provveduto su un’eccezione non riproposta con i motivi di impugnazione.

6. Inoltre il pagamento del prezzo non poteva ritenersi circostanza non contestata in quanto dalla lettura sia dalla sentenza parziale del Tribunale passata in giudicato, che dalla sentenza definitiva, ammissibile in quanto in relazione a tali documenti, esibiti nel giudizio di merito, sono stati rispettati i requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21560 del 18/10/2011), risulta che la causa è stata rimessa in istruttoria dopo la sentenza parziale per accertare l’avvenuto pagamento del prezzo, e che la domanda di indebito arricchimento in primo grado è stata accolta anche nei confronti della S., in quanto ella non aveva fornito la prova di aver pagato la somma per le spese del rustico.

Di conseguenza tale circostanza non poteva considerarsi fatto non contestato.

7. Il terzo motivo con cui si denunzia violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla accertata esclusione della S. dalla successione ereditaria di ed il quarto motivo con cui si denunzia difetto di motivazione, in violazione art. 132, comma 2, n. 4, ex art. 360, n. 5, in relazione all’esclusione della S. fra destinatari della pronunzia non definitiva, sono assorbiti dall’accoglimento dei primi due motivi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e rinvia alla Corte di Appello di l’Aquila in diversa composizione che provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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