Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2011) 14-10-2011, n. 37174

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il giorno 29 marzo 2010 il Tribunale di Ravenna, monocraticamcnte composto, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. applicava a carico di K. N., imputato del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, accertato in Ravenna, il 10 agosto 2009, la pena di mesi uno e giorni venti di arresto ed Euro 1200,00 di ammenda.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l’imputato, il quale lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per una ragione diversa da quella prospettata nel ricorso, legata alla successione di leggi penali nel tempo.

Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, è stato modificato ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 9, art. 1, comma 22, che punisce l’inottemperanza "all’ordine di esibizione del passaporto o di altra documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato".

Le Sezioni Unite di questa Corte, con una recente decisione condivisa dal Collegio (Sez. Un. 24 febbraio 2011), hanno stabilito che la modificazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, ha circoscritto i soggetti attivi del reato di inottemperanza "all’ordine di esibizione del passaporto o di altra documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato" esclusivamente agli stranieri "legittimamente" soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente abolitio criminis per gli stranieri extracomunitari irregolari.

Poichè nel caso di specie si verte in un caso di contestazione del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 ad un cittadino extracomunitario irregolare, deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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