Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2011) 14-10-2011, n. 37173

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il giorno 8 aprile 2010 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze dichiarava non doversi procedere a carico di E.M., imputato del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, accertato in Firenze il 5 settembre 2009, perchè insussistente il reato contestato.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica fiorentino, lamentando l’erronea applicazione della norma incriminatrice di cui innanzi, sul rilievo che non poteva essere condivisa la tesi giuridica illustrata dal giudice a quo, secondo cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, in seguito alla modificazione introdotta dalla L. n. 94 del 2009 con la contestuale introduzione del reato di cui all’art. 10-bis dello stesso D.Lgs., trova applicazione soltanto a carico delle persone extracomunitarie che hanno titolo di soggiorno e siano in possesso del documento di identificazione richiesto.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, è stato modificato ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 9, art. 1, comma 22, che punisce l’inottemperanza "all’ordine di esibizione del passaporto o di altra documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato".

Le Sezioni Unite di questa Corte, con una recente decisione condivisa dal Collegio (Sez. Un. 24 febbraio 2011), hanno stabilito che la modificazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, ha circoscritto i soggetti attivi del reato di inottemperanza "all’ordine di esibizione del passaporto o di altra documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato" esclusivamente agli stranieri "legittimamente" soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente abolitio criminis per gli stranieri extracomunitari irregolari.

Poichè nel caso di specie si verte in un caso di contestazione del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 ad un cittadino extracomunitario irregolare, deve riconoscersi la piena fondatezza dell’argomentazione del giudice di prime cure, immeritevole delle censure articolate dal rappresentante della pubblica accusa.

Va però corretta la formula assolutoria, dappoichè la condotta contestata non è tipizzata come illecito penale, eppertanto annullata senza rinvio la pronuncia impugnata al fine appena detto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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