T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 15-11-2011, n. 531

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La questione giuridica al vaglio del collegio attiene alle modalità di riesercizio del potere della stazione appaltante in seguito ad una riammissione ex post di ditte illegittimamente escluse, allorquando detta autotutela intervenga su una procedura di gara ormai definita, mediante già avvenuta aggiudicazione scaturita da sorteggio fra due concorrenti a pari merito.

In particolare, il problema si pone nel caso (in rilievo nella odierna vertenza) di risultati ininfluenti della disposta riammissione sulle posizioni di vertice. Circostanza quest’ultima che ha convinto l’amministrazione a lasciare inalterate le concludenze di gara in precedenza definite, mentre la società ricorrente (classificatasi ex equo al primo posto, ma sfavorita dal sorteggio) sostiene che il recupero in autotutela di ditte illegittimamente escluse avrebbe determinato l’annullamento delle fasi di scelta successive alla procedura di ammissione, così che anche la procedura di sorteggio avrebbe dovuto essere ripetuta, con l’evidente interesse strumentale a confidare stavolta in una miglior fortuna.

Le abili argomentazioni della ricorrente non convincono tuttavia il collegio.

Nel riammettere alcune ditte già espulse dalla competizione, la stazione appaltante ha correttamente operato una verifica istruttoria di "resistenza", subordinando possibili modifiche nella scelta dell’aggiudicatario alla sola circostanza (nella specie non avveratasi) di risultati interferenti con la graduatoria di vertice.

Una volta constatata infatti l’irrilevanza valutativa dei nuovi ammessi con le posizioni di gara prossime all’aggiudicazione (in specie, con le due ditte titolari del miglior punteggio), sono state confermate le risultanze apicali già formalizzate, secondo condivisibili principi di economia procedimentale. Secondo la ricorrente invece la riapertura della gara avrebbe automaticamente travolto tutte le procedure successive alla fase di ammissione delle ditte (sulla quale la stazione appaltante è appunto intervenuta in autotutela), determinando l’obbligo della PA intimata di portare a nuova conclusione l’istruttoria riaperta. In realtà la stessa ricorrente conviene sul fatto che l’invocata riedizione valutativa -per le posizioni che qui rilevano- si sarebbe sovrapposta senza variazioni rispetto a quella confermata, ma con l’unica rilevante differenza per la fase del sorteggio; in buona sostanza, la caducazione dell’originaria attività amministrativa servirebbe unicamente a consentire un nuovo tentativo di aggiudicazione mediante la buona sorte.

Ora, in presenza del principio di economia dei mezzi giuridici, ormai codificato nell’art. 21 octies comma 2 legge 241/90, non si vede perché mai, mentre un vizio ininfluente di forma o di procedimento non rimediato in autotutela dalla PA inibisce in radice l’annullamento giurisdizionale dell’atto, a diverse conclusioni si dovrebbe pervenire nel caso in cui lo scrupolo istruttorio della stessa amministrazione procedente abbia evitato il mantenimento del vizio, pur constatando l’assoluta ininfluenza del vizio stesso oggetto dell’annullamento d’ufficio. Rimane del resto evidente -come in precedenza fatto cenno- che in tal caso non viene affatto operata l’automatica demolizione di tutte le fasi successive a quella oggetto della verifica in autotutela, restando subordinata ogni riedizione procedimentale alla emersione di vizi sostanziali che segnalano l’alterazione delle fasi successivamente espletate, circostanza quest’ultima non avveratasi nella specie (secondo risultanze incontestate), così da determinare l’amministrazione al mantenimento dello status quo ante.

Quanto poi alle doglianze circa presunti vizi di mancata partecipazione alle procedure di scrutinio delle offerte in precedenza escluse, è appena il caso di precisare -come più volte in precedenza illustrato- che tali procedure sono esitate con il conseguimento di punteggi "inoffensivi" sulla sfera giuridica della ditta ricorrente, per cui eventuali illegittimità formali risultano irrilevanti ai fini dell’invocato annullamento giurisdizionale, ai sensi del citato art. 21 octies della legge 241/90.

Né si comprende perché mai la stazione appaltante -al momento della riapertura della fase valutativa per le ditte escluse- avrebbe dovuto procedere ad interpello delle due società di vertice per spuntare eventuali migliorie delle loro offerte, trattandosi di un passaggio procedurale che -a prescindere da altre questioni attinenti alla astratta praticabilità giuridica di una siffatta interlocuzione- pacificamente non rivestiva alcun carattere vincolato tale da poter postulare i vizi di legittimità lamentati in caso di sua mancata adozione.

In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.

Sussistono ragioni per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo (Sezione Prima) respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Alberto Tramaglini, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *