Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-03-2012, n. 4814 Condominio di edifici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

All’udienza di discussione del 20 dicembre 2012 il difensore del condominio di (OMISSIS), resistente al ricorso per cassazione di C.S. avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 21 aprile 2009 di accoglimento dell’opposizione all’esecuzione da questi preannunciata nei confronti del predetto condominio, ha depositato copia della sentenza della Corte di Appello di Genova del 16 aprile 2010 di annullamento della sentenza 2565 del 2006 del Tribunale di Genova – con rimessione dinanzi ad esso delle parti ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ. – posta a fondamento del precetto intimato il 24 aprile 2007 al medesimo Condominio di (OMISSIS).

Pertanto, poichè l’obbligo di adempiere del debitore ex art. 480 cod. proc. civ., presuppone il permanere di un titolo del creditore valido ed efficace fino al completamento ed esaurimento della procedura esecutiva, la sopravvenuta caducazione del titolo stesso – rilevabile anche in cassazione – importa l’illegittimità dell’esecuzione con effetto ex tunc (Cass. 3728 del 2000).

Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione del ricorso.

Poichè dalla sentenza della Corte di appello del 2010 emerge che già un precedente titolo esecutivo ottenuto dal C. all’esito del primo giudizio instaurato nel 1983 per accedere alla propria autorimessa era stato annullato dalla Corte di appello per il medesimo vizio di difetto di integrità del contraddittorio nei confronti dei numerosi condomini succedutisi nel tempo, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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