Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-03-2012, n. 4813 Colpa concorso di colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 23 marzo 2006 n. 10120 la Corte di Cassazione penale ha annullato, per vizi logici e giuridici, rinviando al giudice civile ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. ("fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile, .. rinvia .. al giudice civile"), per nuovo esame delle statuizioni civili contenute nella sentenza della Corte di Appello di Torino del 6 agosto 2004 che, nel confermare la condanna per omicidio colposo di S. C. pronunciata dal Tribunale di Pinerolo (in data 19 marzo 2003 con sentenza n. 83), e l’esclusione del concorso di colpa di B.S., deceduto nell’incidente del (OMISSIS) a causa dell’incendio dell’autoarticolato – che trasportava liquido infiammabile – dal medesimo condotto, aveva altresì confermato la provvisionale riconosciuta dal giudice di primo grado a favore delle parti civili (moglie, figli, genitori, sorelle del de cuius) a titolo di danno morale. Proposta opposizione all’esecuzione dal C. avverso il precetto intimato per complessivi Euro 401.323,32 dalle predette parti civili – V.G., B.M., A.C., B.G., B.R. – la Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 novembre 2006, in riforma della sentenza di primo grado l’ha accolta per "annullamento del titolo esecutivo alla base del precetto intimato, ridondante nella sua (sopravvenuta) nullità" determinato dalla cassazione della sentenza penale di appello di esclusione del concorso di colpa della vittima con rinvio al giudice civile ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen..

Ricorrono i V. e i B.. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono: "Violazione e falsa applicazione di legge. Omessa, insufficiente e/o comunque del tutto contraddittoria motivazione della sentenza sia con riferimento al disposto dell’art. 624 c.p.p. ( art. 360 c.p.c., n. 3) e sia relativamente all’affermazione che la sentenza della Suprema Corte n. 10120 del 2006 avrebbe annullato il titolo esecutivo posto alla base del precetto oggetto dell’opposizione ( art. 360 c.p.c., n. 5)", e concludono con il seguente quesito: "Premesso che nel caso "come quello di specie", in cui una sentenza – atto con cui viene definito un giudizio – si componga di più parti e statuizioni, una parte può essere oggetto di (parziale) annullamento con la conferma delle altre, che passano dunque in cosa giudicata; è lecito che per l’annullamento di una parte siano ritenute travolte anche altre parti pur confermate e non aventi connessione essenziale con la prima?" "Ossia annullata una parte e solamente una parte della sentenza, non continua forse ad esplicare – e definitivamente- tutti i propri effetti la restante parte confermata, come previsto dal disposto dell’art. 624 c.p.p.?" E nel caso di specie l’annullamento della sentenza come pronunciato, limitatamente alla motivazione in punto di eventuale corresponsabilità del B., incide effettivamente sulla condanna del C. al risarcimento del danno nel senso ritenuto dalla Corte territoriale – ed opposto a quello apparentemente pronunciato dalla S.C. – di travolgere del tutto la statuizione di condanna e la pronuncia sulla somma provvisionalmente assegnata? Inoltre: posto che la S.C. non ha affermato che sussiste un concorso di colpa nella causazione del sinistro, ma semplicemente che la Corte di appello avrebbe dovuto meglio motivare la propria decisione sul punto, dica la S.C. premesso che il dispositivo va letto alla luce della motivazione, pronunciare solo con riferimento alla motivazione non significa forse che soltanto la motivazione va riformata, dovendosi escludere che la Suprema Corte si sia pronunciata sul merito, ossia al riguardo (nella fattispecie) sul concorso di colpa?" Il motivo è fondato.

L’efficacia esecutiva ex lege (Cass. pen. 126 del 2008) della condanna al pagamento di una provvisionale ( art. 540, secondo comma, codice di procedura penale), a favore della parte civile nei limiti del danno, anche non patrimoniale (Cass. pen. 38809 del 2005) per cui il giudice ritiene raggiunta la prova ( art. 539 cod. proc. pen., comma 2), permane fino all’effettiva, integrale liquidazione del risarcimento in sede civile, a cui va imputata la somma delibata in via provvisoria quale acconto sul totale.

Pertanto, rilevato, come emerge dalla narrativa della sentenza impugnata, che la provvisionale concessa dal giudice penale non è stata sospesa nè dal giudice di appello ( art. 600 cod. proc. pen.) che ha respinto la relativa istanza, nè dalla cassazione ( art. 612 cod. proc. pen.) che l’ha dichiarata inammissibile – ".. Ugualmente infondate sono le questioni relative alle provvisionali .. il cui provvedimento non è ricorribile per cassazione, perchè esso da un lato fa salve le possibilità di difesa dell’imputato nel successivo giudizio di liquidazione definitiva del danno, dall’altro non presenta il carattere della decisorietà richiesto dalla legge per l’impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali…" – e che non rientra tra i provvedimenti sospesi ex lege durante i termini per l’impugnazione ( art. 574 cod. proc. pen.) e fino all’esito del relativo giudizio ( art. 588 cod. proc. pen., comma 1), la sua efficacia di titolo esecutivo permane fino alla definitiva liquidazione dei danni, nella specie demandata al giudice civile dalla cassazione penale (Cass. pen. 36536 del 2003, 5001 del 2007), previo riesame delle condotte dei conducenti dei mezzi coinvolti nell’incidente, compresa la condotta della vittima, ai fini di un eventuale concorso nella determinazione del sinistro.

Infatti il provvedimento adottato a norma degli artt. 539 e 540 cod. proc. pen. avendo natura cautelare ed anticipatoria degli effetti della decisione sul merito, è destinato ad essere assorbito dalla decisione sull’azione civile che definisce l’ammontare complessivo del danno.

2.- Il secondo motivo con cui i ricorrenti deducono: "Violazione e falsa applicazione di norme di legge con riferimento agli artt. 112 e 345 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3)" in relazione alla dichiarata nullità del precetto, invocata dall’opponente per la prima volta in appello, lamentando che gli intimanti non avevano detratto dalla provvisionale riconosciuta dal giudice penale gli acconti ricevuti è assorbito dalle ragioni espresse nell’accoglimento del motivo che precede.

Pertanto il ricorso va accolto in relazione al primo motivo e la sentenza impugnata va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito rigettando l’opposizione all’esecuzione preannunciata da V.G., B.M., A.C., B.G., B.R. con precetto del 7 maggio 2003.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza, di primo e secondo grado e del giudizio di cassazione, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’opposizione all’esecuzione preannunciata con il precetto del 7 maggio 2003 intimato da V.G., B.M., A.C., B.G., B.R..

Condanna C.S. a pagare le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.200 di cui Euro 7.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; le spese di appello, che liquida in Euro 6.200 di cui Euro 4.500 per onorari, Euro 1.500 per diritti ed Euro 200 per spese; le spese di primo grado, che liquida in Euro 5.200 di cui Euro 5.000 per diritti ed onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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