T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 15-11-2011, n. 1376 Provvedimenti contingibili ed urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza contingibile ed urgente n. 40 del 14 giugno 2010 il Comune di Guardavalle ha ordinato l’abbattimento di tutte le parti pericolanti di alcuni fabbricati elencati nella stessa ordinanza, tra cui quello di proprietà dei ricorrenti, ritenendoli pericolosi per l’incolumità dei cittadini e ordinando "la rimozione di tutti i detriti che ingombrano le vie pubbliche e la rimozione di qualsiasi materiale e rifiuto che sono segno di ambiente malsano e la totale eliminazione dell’emergenza igienico sanitaria".

Avverso la detta ordinanza è proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce:

violazione e falsa applicazione degli articoli 50, comma 5, 54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, assenza o comunque carenza di istruttoria, manifesta ingiustizia, illogicità e contraddittorietà, mancanza di proporzionalità.

Violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli articoli 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio del giusto procedimento.

I ricorrenti con il proposto ricorso chiedono anche che venga loro riconosciuto il risarcimento del danno "da disturbo" arrecato per lesione di interesse legittimo oppositivo e del danno all’immagine subito dagli stessi all’interno della comunità locale.

Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il provvedimento impugnato è stato sospeso ritenendo il Tribunale che lo stesso non fosse sufficientemente motivato circa lo stato di pericolosità dell’immobile.

Non risulta costituita in giudizio l’intimata amministrazione.

Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Rileva il Collegio che i provvedimenti amministrativi, tranne quelli per i quali è espressamente consentita la deroga, devono essere motivati al fine di consentire ai destinatari di comprendere l’iter giuridico- argomentativo che ha condotto all’adozione degli stessi. Ancor di più tale obbligo di motivazione sussiste nel caso di adozione di una ordinanza contingibile ed urgente, la quale deve contenere specifica motivazione inerente alla sussistenza in concreto degli elementi giustificativi dell’esercizio del potere, con indicazione dell’istruttoria compiuta e dei presupposti di fatto considerati, posto che il relativo potere presuppone la necessità di provvedere, con immediatezza, riguardo a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile far fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento (cfr. T.A.R. Abruzzo L’Aquila, sez. I, 15 marzo 2011, n. 134).

Proprio tenendo conto di questa eccezionalità di circostanze, il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente giustifica anche l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento quante volte si sia in presenza di una urgenza qualificata, esplicitata in specifica motivazione, attesa la necessità e l’urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza (cfr. Consiglio Stato, sez. II, 15 marzo 2011, n. 1169).

Alla luce di tali argomentazioni il ricorso va accolto sulla scorta della circostanza per cui l’ordinanza impugnata non dà conto delle condizioni di pericolosità ovvero delle malsane condizioni igienicosanitarie in cui verserebbe l’immobile dei ricorrenti, tali da richiederne l’abbattimento.

Il comune di Guardavalle nell’ordinanza avversata si limita solo a richiamare genericamente, senza allegarne nessuno stralcio, la relazione stilata a seguito del sopralluogo effettuata dall’ufficio tecnico comunale, senza indicare gli immobili o le parti degli stessi effettivamente pericolanti ovvero dare conto degli effettivi rischi per l’incolumità pubblica.

L’atto impugnato appare, quindi, carente sia di sufficiente istruttoria che ne giustifichi i presupposti di fatto e di diritto sia di adeguata motivazione.

Né tanto meno, alla luce del contenuto dell’ordinanza avversata, può ritenersi consentita l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ai ricorrenti, atteso che non si ravvisano in modo chiaro ed evidente i caratteri dell’urgenza che consentono il superamento delle garanzie procedimentali.

Alla luce di dette argomentazioni il ricorso va accolto e l’ordinanza impugnata annullata per quanto di interesse degli odierni ricorrenti.

Per quanto concerne invece la proposta domanda di risarcimento danni questa non può essere accolta. In disparte ogni considerazione sulla genericità della richiesta formulata e quindi sulla sua ammissibilità, va considerato che il danno cd. da disturbo consiste nel ristoro del pregiudizio asseritamente subito in conseguenza dell’illegittima compressione di facoltà di cui il privato cittadino sia già titolare (Consiglio Stato, sez. V, 06 luglio 2010, n. 4312).

Dall’esame dei fatti narrati non risulta che vi sia sta una vera compressione del diritto di proprietà dei ricorrenti, né tanto meno vi è stata sottrazione dell’immobile stesso tenendo conto che l’ordinanza non è stata portata ad esecuzione essendo intervenuto tempestivamente l’accoglimento della domanda cautelare e che il solo "disturbo" arrecato ai ricorrenti si sostanzia nell’aver dovuto adire il giudice amministrativo per fronteggiare l’illegittimità dell’ordinanza di abbattimento dell’immobile, il quale ben può trovare ristoro nel rimborso delle spese legali che sono conseguentemente poste a carico del Comune soccombente.

Né, infine, può considerarsi fondata la pretesa risarcitoria collegata all’asserita lesione all’immagine che i ricorrenti lamentano, non essendo in fatto configurabile alcuna lesione della immagine dei ricorrenti in ragione del loro essere destinatari di una ordinanza di abbattimento. La eventuale illegittimità di questa, come in generale di un provvedimento amministrativo, non è indice automatico dell’avvenuta lesione dell’immagine del destinatario dell’atto, questa richiedendo prova adeguata e rigorosa da parte di chi deduce la relativa pretesa. Del resto, il sollecito accoglimento della domanda cautelare ha consentito certamente ai ricorrenti di "affrancarsi" in tempi molto brevi dall’eventuale e comunque non comprovato disfavore sociale arrecato dall’ordinanza impugnata.

Alla luce delle dette considerazioni il ricorso va accolto per quanto concerne l’annullamento dell’ordinanza per quanto di interesse dei ricorrenti. Va respinto, invece, per quanta parte concerne la domanda di risarcimento danni.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte secondo quanto definito in motivazione.

Condanna il Comune di Guardavalle a pagare le spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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