Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2011) 14-10-2011, n. 37069

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 10.11.2009 il Giudice di pace di Crema dichiarava il cittadino senegalese N.A. responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis, accertato in Crema il 30.10.2009, e lo condannava alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’imputato chiedendo, in principalità, l’annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio e, in subordine, l’annullamento con rinvio per il seguente motivo.

In data 29.9.2009 era stata presentata, ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 102, art. 1-ter riguardante la sanatoria per colf e badanti, regolare domanda di emersione, e l’imputato era in attesa della convocazione dalla Prefettura per la stipula del contratto di soggiorno.

Ai sensi dell’art. 1-ter, comma 8, citata legge, il procedimento penale nei confronti dell’imputato doveva essere sospeso, in attesa della conclusione del procedimento amministrativo nel corso del quale si deve stabilire se sussistono i presupposti di legge per la stipula del contratto di soggiorno.

L’imputato era stato controllato (in data 30.10.2009) successivamente alla presentazione della domanda di emersione e, non risultando ancora definito il suddetto procedimento amministrativo – come peraltro risulta dalla documentazione allegata al ricorso – non poteva essere condannato per il reato ascrittogli dal Giudice di Pace, ma doveva essere assolto per insussistenza del fatto.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Dalla documentazione allegata al ricorso risulta che è stata presentata da D. D.M. in data 29.9.2009, pertanto nei termini di legge, domanda di emersione del lavoro svolto alle dipendenze del suddetto datore di lavoro dall’imputato, domanda registrata con il n. (OMISSIS).

Per il disposto della L. 3 agosto 2009, n. 102, art. 1-ter, comma 8 il procedimento penale doveva essere sospeso in attesa della conclusione del procedimento amministrativo previsto in relazione alla suddetta domanda.

Dagli atti risulta, inoltre, che alla data del 2.12.2009, detto procedimento non si era ancora concluso.

Nel caso in cui la menzionata domanda fosse accolta, l’imputato non potrebbe essere considerato clandestino alla data del 30.10.2009 nella quale è stato sottoposto a controllo da parte delle forze dell’ordine.

Pertanto la sentenza deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi al Giudice di Pace di Crema perchè accerti l’esito della domanda di emersione e provveda di conseguenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di pace di Crema per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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