Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2011) 14-10-2011, n. 37068

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22.9.2009 il Giudice di pace di Acqui Terme dichiarava responsabile il cittadino marocchino R.E.M. del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis, accertato in Spigno Monferrato in data 26.8.2009, condannandolo alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente, chiedendo di essere assolto per i seguenti motivi.

-1) Il processo doveva essere dichiarato nullo, in quanto gli operanti nel verbale redatto in data 25 agosto 2009 avevano omesso di nominare all’imputato un difensore di ufficio.

Nell’invito poi consegnato all’imputato a presentarsi davanti al Giudice di pace per la celebrazione del processo era stato indicato, in qualità di difensore di fiducia dell’imputato, l’avv. Claudio Lo Presti, mai nominato dall’imputato, indicando peraltro in modo erroneo l’indirizzo dello studio del predetto difensore.

-2) l’imputato doveva essere assolto per insussistenza del fatto, avendo presentato in data 30.9.2009 domanda di regolarizzazione e l’ottenimento del permesso di soggiorno farebbe venire meno il reato contestato.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

Non sussiste alcuna nullità per la mancata indicazione del difensore di ufficio nel verbale in data 25.8.2009 redatto dagli operanti, in quanto la nomina del difensore di ufficio, in mancanza di una nomina di fiducia da parte dell’indagato, deve essere effettuata dal Pubblico Ministero e non dagli operanti.

Neppure sussiste alcuna violazione del diritto della difesa nella inesatta indicazione dell’indirizzo dello studio dell’avv. Claudio Lo Presti, poichè risulta che detto difensore ha partecipato all’udienza davanti al giudice di pace e non rileva se la eventuale nomina dello stesso sia stata effettuata d’ufficio invece che di fiducia.

Non ha fondamento la richiesta dì assoluzione per il fatto che l’imputato, dopo la commissione del fatto, avrebbe presentato una domanda di regolarizzazione, non avendo fornito il ricorrente alcun elemento atto a dimostrare di aver presentato detta domanda.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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