T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, Sent., 15-11-2011, n. 783

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame, un cittadino nigeriano chiede l’annullamento del provvedimento in data 11/10/2010, con il quale la Questura della provincia di Ravenna ne ha respinto l’istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ai sensi della sanatoria di cui alla L. n. 102 del 2009.

L’istante censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 ter L. n. 102 del 2009 e per eccesso di potere, sotto i profili del difetto di motivazione,della disparità di trattamento e della manifesta irragionevolezza.

Il Ministero dell’Interno intimato, costituitosi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato.

Con ordinanza collegiale n. 435 del 20/5/2011, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente contestualmente al ricorso; il Consiglio di Stato, in sede di appello ha riformato la predetta ordinanza, concedendo al ricorrente la sospensione dell’esecuzione del gravato decreto. Alla pubblica udienza del 6/10/2011, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione come da verbale.

Il Collegio osserva che il ricorso in esame va accolto.

Si deve infatti rilevare che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le recenti sentenze n. 7 e n. 8 entrambe del 10/5/2011, ha definitivamente chiarito – con considerazioni alle quali il Collegio pienamente si allinea – che il delitto di cui all’art. 14, comma 5 ter del D. Lgs. n. 286 del 1998, non è ostativo all’emersione del lavoro irregolare svolto da cittadini stranieri di cui all’art. 1 ter della L. n. 102 del 2009, visto che tale reato risulta incompatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio di cui alla direttiva CE 2008/115, così come in precedenza era stato statuito dalla Corte di Giustizia U.E. con la sentenza in causa c61/11 PUU del 28/4/2011, ove – tra l’altro – si afferma che "…gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all’allontanamento coattivo conformemente all’art. 8 n. 4 di detta direttiva, una pena detentiva, come quella prevista dall’art. 14, comma 5ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale.".

Dalle argomentazioni che precedono ulteriormente discende che l’accoglimento dell’istanza di emersione della posizione lavorativa del ricorrente e la correlata domanda di permesso di soggiorno non possono essere negati dall’amministrazione statale procedente, se a carico del richiedente vi è solamente – come è nel caso in esame – una condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter del D. Lgs. n. 286 del 1998 (v. T.A.R. Lombardia -MI- 22/3/2011 n. 771).

Per quanto sopra esposto, il ricorso é accolto e, per l’effetto, è annullato il provvedimento impugnato.

Il Collegio ritiene che le spese del giudizio possano essere compensate, tra le parti, sussistendone giusti motivi, in relazione alle precedenti oscillazioni della giurisprudenza amministrativa sulla questione esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011, con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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