T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 15-11-2011, n. 906

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che: a) con la sentenza in epigrafe, ormai passata in giudicato stante la mancata proposizione dell’appello, il comune di Fiuggi è stato condannato, a pagare alla ricorrente la somma di euro 11.454,90, oltre interessi legali e spese di procedura; b) con il ricorso all’esame la società ricorrente denuncia che il suo credito non è stato soddisfatto e chiede pertanto che la sezione adotti i provvedimenti occorrenti a garantire il soddisfacimento dei suoi diritti;

Ritenuto che il ricorso sia fondato dato che il comune di Fiuggi, neppure costituitosi in giudizio, non ha fornito elementi ostativi; di conseguenza si ordina che il comune di Frosinone provveda alla liquidazione di quanto spettante alla ricorrente nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza ovvero dalla sua notificazione a cura della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) accoglie il ricorso e cosi dispone:

a) assegna al comune di Fiuggi, in persona del legale rappresentante protempore, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti alla integrale esecuzione della sentenza indicata in epigrafe;

b) dispone che, in caso di violazione del termine di ottemperanza, all’esecuzione, ivi compresa la condanna di cui al precedente punto a) provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad actus, un funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone che sarà nominato dal Prefetto di Frosinone su sollecitazione di parte ricorrente;

c) pone a carico del comune di Fiuggi il compenso del commissario che fissa sin d’ora in euro cinquecento, salvo conguaglio; la liquidazione del conguaglio avrà luogo su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull’attività svolta e sulle spese eventualmente sostenute;

d) condanna il comune di Fiuggi al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro cinquecento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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