Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-03-2012, n. 4805 Sentenza di condanna generica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

T.P. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la società Telecom Italia e chiedeva: a) dichiarare ed accertare che la STET-Società Finanziaria telefonica s.p.a., non aveva proceduto ad iscriverlo al Fondo Previdenza Telefonici e, pertanto, non aveva proceduto alla ricostituzione della relativa riserva matematica e dichiarare, quindi, il dritto di esso ricorrente ad ottenere: b1) la condanna di detta società ad iscriverlo al F.P.T. con decorrenza febbraio 1992 ai sensi della L. n. 58 del 1978, art. 5, ricostituendo la sua situazione previdenziale e la correlativa riserva matematica dal 1968 al febbraio 1992 ecc.,..; b2) in alternativa e per l’ipotesi dell’impossibilità di ricostituzione della riserva matematica, la condanna della Telecom, a titolo di risarcimento del danno, a costituire una rendita vitalizia o a corrispondergli una somma, al fine di equiparare il trattamento di quiescenza a quello che avrebbe avuto in ipotesi d’iscrizione al F.P.T. in ottemperanza del disposto del citato art. 5.

Nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente rinunciava, così si legge nella sentenza di appello, al capo della domanda sub b1) e nelle note finali chiedeva la condanna della società "a costituire a favore del T. una rendita vitalizia o a corrispondergli una somma, da accertare in separata sede".

L’adito giudice dichiarava il diritto del ricorrente all’iscrizione, quale dirigente STET, al Fondo Previdenza Telefonici condannando la società al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, pari alla corresponsione di una somma idonea ad equiparare il trattamento di quiescenza a quello che sarebbe stato percepito in ipotesi d’iscrizione al F.P.T. in ottemperanza al disposto della L. n. 58 del 1992, art. 5.

La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, rigettava la domanda del T..

La predetta Corte poneva a base del decisum il rilievo fondante che avendo chiesto il T., con il ricorso introduttivo del giudizio, una condanna specifica della controparte e non essendo stata autorizzata dal giudice la modifica dell’originaria domanda così come formulata nelle note difensive, non poteva il Tribunale emettere una sentenza di condanna generica limitata all’an debatur e rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta.

Conseguentemente, osservava la Corte del merito, difettando ogni elemento di prova circa l’ammontare del danno, la domanda del T. andava rigettata.

Avverso questa sentenza il T. ricorre in cassazione sulla base di due censure.

Resiste con controricorso la società intimata la quale propone impugnazione incidentale condizionata assistita da un’unica censura.

Entrambe le parti depositano memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo del ricorso principale il T., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 278 c.p.c., anche in relazione all’art. 2116 c.c. e violazione dell’art. 2696 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè insufficiente contraddittoria motivazione, allega che erroneamente la Corte territoriale ha qualificato la domanda originaria come di richiesta di condanna specifica e non di condanna generica non considerando che il danno da omissione contributiva si verifica solo al momento in cui il lavoratore raggiunge l’età pensionabile trascurando in tal modo di valutare adeguatamente le circostanze del caso concreto.

Assume, inoltre, il ricorrente l’erroneità della sentenza impugnata in punto di rigetto della domanda per carenza di prova non valutando che egli aveva proposto, esclusivamente e necessariamente, una domanda risarcitoria di condanna generica.

La censura va accolta nei limiti di seguito indicati.

Invero il tenore letterale del ricorso introduttivo, così come limitato a seguito della rinuncia del capo B1) della domanda relativo alla condanna della società ad iscrivere il T. al F.P.T. con decorrenza febbraio 1992 ai sensi della L. n. 58 del 1978, art. 5, ricostituendo la sua situazione previdenziale e la correlativa riserva matematica dal 1968 al febbraio 1992 ecc…, evidenzia l’errore in cui è incorsa la Corte del merito.

Infatti ancorchè venisse richiesta, con la domanda residua, la condanna della Telecom, a titolo di risarcimento del danno, a costituire una rendita vitalizia o a corrispondere al T. una somma, al fine di equiparare il trattamento di quiescenza a quello che avrebbe avuto in ipotesi d’iscrizione al F.P.T. in ottemperanza del disposto della citata L. n. 58 del 1978, art. 5, la Corte territoriale ha interpretato tale domanda come richiesta di una condanna specifica, non considerando che, comunque,la determinazione dell’ammontare del quantum non era facilmente determinabile con operazioni di calcolo aritmetico (Cass. 8 febbraio 2011 n. 4051) dovendosi tenere conto del momento del prodursi dell’evento dannoso, rappresentato, nel caso di specie, dal verificarsi dell’evento condizionante l’erogazione della prestazione previdenziale conseguente all’omissione contributiva (Cfr. Cass. 3 dicembre 2004 n. 22751).

Pertanto va in tali sensi accolto il motivo in esame.

Con il secondo motivo del ricorso principale il T., denunciando violazione dell’art. 2909 c.c., nullità della sentenza per violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia, assume che la Corte del merito, accogliendo il primo motivo dell’impugnazione proposta dalla Telecom, si sarebbe dovuta limitare a rigettare il capo della domanda concernente la condanna generica della controparte e non anche quello relativo alla declaratoria del diritto di esso ricorrente all’iscrizione al F.P.T. sul quale si era formato il giudicato interno.

La censura rimane assorbita a seguito dell’accoglimento del primo motivo del ricorso.

Il ricorso incidentale condizionato, con il quale la società deduce che il T. aveva rinunciato con accordo transattivo ad ogni eventuale pretesa risarcitoria nei confronti di essa società non è scrutinatane. infatti secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 2 aprile 2004 n. 6542, Cass. Cass. 21 febbraio 2006 n. 3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518).

Nella specie la questione di cui al motivo di censura in esame non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata ed il ricorrente, in violazione del richiamato principio di autosufficienza del ricorso, non ha indicato in quale atto del giudizio precedente ha dedotto la questione essendosi limitato ad allegare di averla dedotta nei precedenti gradi del giudizio. Conseguentemente il motivo in discussione è inammissibile.

Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale ed inammissibile il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione al primo motivo del ricorso principale accolto, e la causa va rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale ed inammissibile il ricorso incidentale. Cassa, in relazione al primo motivo del ricorso principale accolto, la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello Roma in diversa composizione.

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