T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 15-11-2011, n. 903 Silenzio rifiuto _ silenzio assenso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente, al fine di realizzare una stazione radio per telefonia cellulare denominata LT 140 Fondi est, presso l’area sita nel comune di Fondi, località via Purpurale n. 10 distinta al NCT al foglio 19 particella 979 in data 7 marzo del 2008 presentava apposita istanza di autorizzazione al comune ai sensi dell’art. 87 del decreto legislativo 259/2003. La società, ricadendo il sito in area paesaggisticamente vincolata, aveva contestualmente richiesto alla regione Lazio il rilascio della necessaria autorizzazione paesaggistica. In effetti il progetto presentato veniva assentito dalla regione Lazio che rilasciava, con determinazione del 10 dicembre 2008, l’autorizzazione paesaggistica. Tuttavia, a seguito di formale comunicazione di avvio dei lavori di installazione a cura della ricorrente, il comune bloccava i medesimi comunicando di aver richiesto all’autorità dei bacini regionali del Lazio di verificare se il sito oggetto di intervento risultava ricompreso nella fascia di pericolo A del PAI vigente. In data 5 agosto 2009 l’autorità dei bacini regionali con nota prot. 153271/2s/26, preso atto che l’intervento ricade nella fascia A del PAI, esprimeva parere favorevole subordinando tuttavia l’esecuzione delle opere ad alcune prescrizioni tecniche cui avrebbe dovuto adattarsi il progetto iniziale. I lavori, tuttavia, non potevano essere intrapresi in quanto la regione Lazio aveva sospeso gli effetti dell’autorizzazione paesaggistica al fine di verificare le osservazioni e le eccezioni sollevate da alcuni contro interessati, sospensione poi prorogata più volte. Successivamente il comune di Fondi chiedeva all’odierna ricorrente l’integrazione del progetto alle prescrizioni contenute nel nullaosta idrogeologico. La società, in data 31 maggio 2010, presentava un progetto in variante e chiedeva alla regione Lazio di rilasciare un nuovo nullaosta paesaggistico. In data 19 aprile 2011 la regione Lazio chiedeva alla società ricorrente integrazioni documentali in relazione alla domanda costituente variante al precedente progetto. In data 21 marzo 2011, veniva depositato presso questo tribunale il presente ricorso. In data 4 ottobre 2011 la regione Lazio rilasciava la determinazione n. A9451 con cui autorizzava l’esecuzione delle opere relative alla variante alla determina regionale n. B 4639 del 10 dicembre 2008. Il provvedimento specifica che " la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire".

Nella udienza camerale odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Deduce la ricorrente, in via principale, accertamento del diritto a realizzare l’impianto progettato in forza dell’autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo maturato per silentium. La domanda va respinta.

Occorre sin da subito rilevare che non può ritenersi formato il silenzio assenso in quanto le nuove prescrizioni imposte dall’autorità dei bacini regionali in data 5 agosto 2009 con nota prot. 153271/2s/26 dirette ad adeguare il progetto alla fascia A così come conformata dal PAI, hanno comportato la necessità, in capo alla ricorrente, di presentare un nuovo progetto e di ottenere nuovi provvedimenti autorizzativi. Si è infatti resa necessaria una nuova espressa valutazione, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte, del nuovo progetto presentato dalla ricorrente in data 31 maggio 2010 così come adeguato alle prescrizioni imposte, essendo tutti i precedenti provvedimenti autorizzativi superati dalla nota prot. 153271/2s/26 dell’autorità dei bacini regionali. Inoltre, il titolo non poteva essersi tacitamente formato ex art. 87 D.Lgs. 259/2003 a causa delle varie sospensioni operate dalla regione sul titolo autorizzatorio presupposto.

Deduce la ricorrente, in via subordinata, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 L. 241/90; art. 146 comma 7 del decreto legislativo 42/2004; eccesso di potere, mancata considerazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione, violazione dell’art. 51 lett. F legge 142/1990. Le censure non possono essere accolte in quanto oramai superate dall’emanazione del nuovo provvedimento autorizzativo della regione Lazio datato 4 ottobre 2011 n. A9451.

Deve essere altresì respinta la domanda risarcitoria in quanto il ritardo nell’adozione del provvedimento non è dipeso dalla colpevole inerzia dell’amministrazione, ma dalla omessa presentazione tempestiva da parte della ricorrente della domanda diretta ad ottenere un provvedimento autorizzatorio da parte della regione Lazio, domanda presentata soltanto in data 31 maggio 2010 cui ha fatto seguito il provvedimento espresso di autorizzazione paesaggistica (4 ottobre 2011 n. A9451), atto presupposto per le autorizzazioni urbanisticoedilizie di competenza del comune.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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