T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 15-11-2011, n. 902 Provvedimenti contingibili ed urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, proprietario di una casa ed area di pertinenza alla via Parata di Ponza, in prossimità di un costone roccioso prospettante sul mare, impugna l’ordinanza sindacale n. 42/2001 del 29 marzo 2001 con cui, in via contingibile ed urgente, gli è stato ordinato lo sgombero del fabbricato, l’interdizione al transito della strada comunale e dell’arenile sottostante il costone roccioso, in seguito della sua segnalazione alla prefettura di Latina della necessità di opere di consolidamento della costa erosa dalle onde marine.

Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Lamenta il ricorrente violazione dell’articolo 38 della legge 142/1990 in quanto il provvedimento impugnato difetta di qualsiasi prescrizione per il consolidamento del costone. La censura è fondata poiché l’ordinanza contingibile ed urgente dovrebbe necessariamente prevedere e prescrivere le misure effettivamente idonee ad eliminare la situazione di pericolo che ne costituisce il presupposto. Peraltro l’ordinanza è altresì priva di qualunque termine entro cui i lavori di consolidamento dovrebbero essere eseguiti e, conseguentemente, entro cui l’interdizione all’accesso dovrebbe essere imposta. Ne deriva che l’imposto sgombero dell’immobile resta esposto sine die. Restano assorbite le altre censure essendo il ricorso fondato nel merito e meritevole di accoglimento. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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