Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-10-2011) 14-10-2011, n. 37042

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 18 settembre 2010, il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame avanzata da T.S. avverso l’ordinanza emessa il 23 agosto 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rossano con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di tentata estorsione e lesioni.

Avverso l’ordinanza indicata in premessa ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’indagato il quale lamenta vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria, sul rilievo che nella specie sarebbero state raccolte versioni discordi da quella indicata dalla parte offesa, la quale avrebbe reso dichiarazioni non veritiere. Si contesta poi la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, osservandosi che l’indagato è regolarmente soggiornante in Italia, ha una stabile dimora in Rossano ed è incensurato.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente si limita nella sostanza a formulare le stesse deduzioni in fatto già devolute ai giudici del riesame e da questi motivatamente disattese.

I motivi rassegnati dal ricorrente, oltre che apparire in larga misura afflitti da genericità, risultano, infatti, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dal giudice a quo. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti – in particolare rappresentati dalla ricostruzione della dinamica dei fatti; dalla verifica delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, alla luce delle restanti dichiarazioni versate in atti ed agli elementi di obiettivo riscontro offerti dalla certificazione sanitaria attestante le lesioni patite dalla vittima dell’aggressione; dalla assoluta carenza di "spiegazioni" sulla motivazione del gesto; dalla totale implausibilità della versione difensiva, rimasta un mero asserto privo di logica, alla stregua delle restanti acquisizioni – in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. Quanto, poi, allo spessore delle esigenze cautelari, i puntuali rilievi messi a fuoco dalla ordinanza impugnata si rivelano del tutto incensurabili, a fronte, per di più, delle doglianze nella sostanza aspecifiche che il ricorrente si è limitato a proporre al riguardo.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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