Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-03-2012, n. 4801 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza della Corte d’appello di Salerno depositata il 22 agosto 2009 e impugnata da S.C., dipendente ANAS inquadrato nella qualifica B1 di assistente tecnico, ha, in parziale riforma della decisione di primo grado, accolto unicamente la domanda del dipendente di pagamento delle differenze retributive maturate fino alla data del ricorso introduttivo, conseguenti allo svolgimento, a partire dal dicembre 2001, di mansioni corrispondenti alla superiore qualifica B, quale assistente tecnico, ritenendo viceversa rinunciata la domanda di inquadramento nella categoria B a partire dalla medesima data.

In proposito, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 99, 112, 342 e 346 c.p.c., sostenendo di avere chiaramente ribadito nell’atto di appello il proprio diritto all’inquadramento nel livello B, anche se poi tale richiesta non era stata esplicitamente riprodotta nelle conclusioni dell’atto di appello.

La società, ritualmente intimata, non si è costituita in questa sede.

Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, nell’interpretare la domanda giudiziale introduttiva del giudizio, così come l’atto di appello, il giudice deve avere riguardo alla volontà effettiva della parte, quale ricavabile anche per implicito dalla relativa esposizione, dalla complessiva condotta processuale dell’interessato e dalla più o meno stretta connessione della domanda implicita con quelle esplicitate, indipendentemente dal puntuale specifico richiamo, in sede di precisazione delle conclusioni, di ogni richiesta desumibile dall’interpretazione della domanda (cfr. per tutte, Cass. 28 giugno 2006 n. 14964 o Cass. 25 febbraio 2000 n. 2142).

Il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione di tale regola, trascurando di pronunciarsi in ordine alla domanda dello S. di inquadramento nel superiore livello di classificazione contrattuale collettiva, nonostante l’esplicita richiesta al riguardo del ricorrente nel giudizio di primo grado, la riaffermazione in appello, sia pure non in sede di conclusioni, del suo diritto ad essere inquadrato nel livello B e soprattutto la stretta connessione (anche in termini di identità dell’accertamento necessario) di tale domanda con quella su cui si è pronunciata la Corte, di condanna della società a pagargli le differenze retributive conseguenti allo svolgimento di mansioni inquadratoli nel superiore livello B. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, ad altro giudice.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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