Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-10-2011) 14-10-2011, n. 37041

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Lodi, con sentenza in data 26/1/2011, ex art. 444 c.p.p., applicava a D.R.I., M.L. G. e P.K. la pena concordata di anni due di reclusione e Euro 700,00 di multa per il reato di riciclaggio, riconosciute le circostanze generiche, l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, ridotta la pena per il rito.

Proponevano ricorso per cassazione i tre imputati personalmente deducendo, quale motivo comune, l’erronea applicazione della legge penale dovendo riqualificarsi il delitto come tentato.

Gli ultimi due ricorrenti deducevano anche la mancanza e illogicità della motivazione in ordine al diniego della concessione della sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

Tutti i ricorsi sono manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili.

2) Il cd. patteggiamento, regolato dall’art. 444 c.p.p. e segg., è un istituto processuale in base al quale il P.M. e l’imputato si accordano sulla qualificazione giuridica del fatto contestato, sulla concorrenza e comparazione delle circostanze, sull’entità della pena. Il patteggiamento comporta, altresì, la rinunzia a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale (nei limiti dell’art. 129 c.p.p.) e processuale (nei limiti dell’art. 179 c.p.p.) salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso prestato.

Per consolidato orientamento di questa Corte, condivido dal Collegio, "la richiesta di applicazione di pena patteggiata deve essere considerata irrevocabile, una volta che su di essa sia stato manifestato il consenso dell’altra parte, in quanto le dichiarazioni congiunte di volontà determinano effetti non reversibili nel procedimento che, avviato verso un epilogo anticipato, con l’assunzione, da parte dell’indagato, della qualità di imputato e l’esercizio dell’azione penale, non può tornare nella fase delle indagini preliminari e richiede l’intervento del giudice, valutativo delle richieste formulate. Invero, la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere nè revocato, nè modificato unilateralmente ed è sottoposto solo al controllo giudiziale". (Cass. Sez. 3 sent. n. 4199 del 5.12.1997 dep. 27.01.1998 rv 209512).

Le Sezioni Unite ritengono, peraltro, che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) (Sez. U, Sentenza n. 5 del 19/01/2000 Cc. (dep. 28/04/2000) Rv. 215825). Nella specie la mera sostituzione delle targhe è sufficiente ad ostacolare l’identificazione del veicolo e a ritenere e consumata l’ipotesi di riciclaggio.

Con la norma incriminatrice del riciclaggio il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa.

Questa Corte, con motivazione condivisa dal Collegio, ha affermato che configura il delitto di riciclaggio sia la sostituzione della targa che la manipolazione del numero del telaio di un’autovettura proveniente da delitto, perchè entrambe le condotte costituiscono operazioni tese ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dell’autovettura (Sez. 2, Sentenza n. 38581 del 25/09/2007 Ud. (dep. 18/10/2007) Rv. 237989; Sez. 2, Sentenza n. 44305 del 25/10/2005 Ud. (dep. 05/12/2005) Rv. 232770).

Si configura il riciclaggio ogniqualvolta si pongono in essere operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, attraverso una attività che, con riferimento al caso delle autovetture, impedisce il collegamento delle stesse con il proprietario che ne è stato spogliato, come nel caso di sostituzione del numero di targa che costituisce un elemento fondamentale per la individuazione dell’autovettura e, quindi, per il collegamento della stessa con il proprietario che ne è stato spogliato.

2) Con riferimento alla secondo censura, va osservato che nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti la sospensione condizionale della pena può essere concessa quando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti, cioè nell’ipotesi di subordinazione dell’efficacia della richiesta alla concessione del beneficio.

In mancanza di una tale pattuizione il giudice può concederla, anche d’ufficio, purchè ne ritenga sussistenti i presupposti, pur in presenza di un orientamento contrario di questa Corte. (Sez. 4, Sentenza n. 40950 del 21/10/2008 Cc. (dep. 31/10/2008) Rv. 241371).

Correttamente, nel caso di specie, il tribunale ha negato la concessione della sospensione condizionale della pena in considerazione delle modalità del fatto e dell’assenza di stabile occupazione dei prevenuti. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di millecinquecento Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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