T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 15-11-2011, n. 8886

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli ha lavorato alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che con sentenza n. 12009 del 2008 il TAR Lazio accoglieva il ricorso proposto dai signori M. ed altri (tra cui il ricorrente) per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare il TAR accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo delle due ore di servizio straordinario obbligatorio a decorrere dal 31 dicembre 1995 nella base pensionabile e sulla base di calcolo della buonuscita, respingendolo per il resto.

Espone altresì di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, posto che questa è passata in giudicato, atteso il decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude chiedendo pertanto che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza, oppure che sia nominato un commissario ad acta come per legge.

L’Amministrazione della Giustizia si è costituita in giudizio.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

L’interessato, collocato in quiescenza con decorrenza dal 1° agosto 2009, ha prodotto in giudizio i prospetti di calcolo della indennità di buonuscita e della base pensionabile rimessi dall’INPDAP e dai quali non risulta in nessuna voce il computo delle due ore di straordinario settimanale il cui diritto al calcolo è stato riconosciuto dalla sentenza in epigrafe.

Né al riguardo l’Amministrazione, pur costituitasi in giudizio, rappresenta la ragione per cui a tutt’oggi non ha ottemperato alla sentenza del TAR in data 19 dicembre 2008, n. 12009/08 e di conseguenza il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria va condannato ai seguenti adempimenti:

– dovrà inserire nella base pensionabile e nella base di calcolo della buonuscita di parte ricorrente le due ore di lavoro obbligatorie settimanali a decorrere dal 31 dicembre 1995, ai sensi dell’art. 4, comma 4 e dell’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, fino alla data della cessazione dell’esponente e sempre che le ore siano state prestate.

Il Collegio assegna il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza per provvedere alla sua esecuzione.

Per il caso di ulteriore inadempienza viene sin d’ora nominato un commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia o un suo sostituto, competente in materia, che dovrà provvedere all’esecuzione, predisponendo i necessari atti, come sopra indicato, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla richiesta della parte, prorogabile a richiesta del Commissario medesimo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente procedura.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto assegna al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in persona del legale rappresentante p.t. il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza per provvedere alla completa esecuzione della sentenza in epigrafe indicata.

Nomina, nell’ipotesi di inesecuzione, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria o un funzionario da lui indicato quale suo sostituto, competente in materia, il quale, a richiesta della parte, provvederà all’esecuzione, come sopra indicato.

Assegna al predetto Commissario ad acta il termine ulteriore di sessanta giorni decorrente dalla richiesta della parte, prorogabile a richiesta del Commissario medesimo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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