Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-03-2012, n. 4796 Opposizione all’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 15/1 – 26/3/09 la Corte d’appello di Bologna – sezione lavoro ha accolto l’impugnazione principale proposta da S.L. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Parma, che le aveva respinto l’opposizione all’esecuzione promossa nei suoi confronti da B.M. per il conseguimento del risarcimento danni da infortunio sul lavoro riconosciutogli all’esito di procedimento giurisdizionale conclusosi con sentenza della Corte di Cassazione che aveva annullato la sola statuizione relativa a danno biologico, e, per l’effetto, ha dichiarato che il B. aveva diritto ad agire esecutivamente, ma solo fino alla concorrenza della somma di Euro 540.825,25 per capitale, oltre accessori di legge, ordinando la riduzione del pignoramento a tale somma; nel contempo, la Corte territoriale ha ritenuto assorbito l’appello incidentale condizionato del B. diretto a sentir accertare la validità del titolo esecutivo in ordine alla sussistenza del suo diritto al risarcimento de danno biologico.

Nel pervenire a tale decisione la Corte territoriale ha spiegato che, senza introdurre nel processo nuovi temi di indagine, l’opponente si era limitata a chiedere la declaratoria di inesistenza del diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata nella parte relativa alla condanna al risarcimento del danno biologico per l’importo di Euro 429.856,26, atteso che la Corte di Cassazione aveva accolto il motivo del ricorso che investiva specificatamente il capo di condanna inerente l’ammontare del danno biologico; ne conseguiva che era rimasto impregiudicato il diritto del creditore B. ad agire in via esecutiva nei confronti della S., anche nella sua qualità di erede di S.L., sino alla concorrenza della somma di Euro 540,825,25 per capitale, oltre accessori di legge come riconosciuti nei titoli esecutivi, per cui si imponeva la riduzione del pignoramento nei limiti di quest’ultima somma.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la S., la quale affida l’impugnazione a quattro motivi di censura.

Resiste con controricorso il B..

La ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Col primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia, oltre che l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

La ricorrente si lamenta, in sostanza, del fatto che il giudice d’appello si sarebbe pronunziato solo sull’ammissibilità dell’opposizione parziale da lei svolta in via subordinata con la memoria del 20/7/02, mentre avrebbe omesso di decidere sulla questione fondamentale del ricorso introduttivo del giudizio, vale a dire quella della contestazione del diritto del B. di procedere ad esecuzione forzata in base al capo di condanna al pagamento del danno biologico, statuizione, quest’ultima, cassata dalla Corte di legittimità, senza che il procedimento fosse stato riassunto, con sua conseguente caducazione.

Il motivo è infondato.

Invero, non è condivisibile la tesi per la quale non si sarebbe avuta una pronunzia sulla domanda principale di accertamento dell’insussistenza del diritto del B. di procedere ad esecuzione forzata per il danno biologico, il cui capo di condanna, a differenza degli altri che riflettevano altre voci di danno, fu cassato, ma rispetto al quale non vi fu riassunzione del giudizio.

Infatti, dalla lettura della sentenza impugnata si desume agevolmente che la stessa Corte d’appello ha limitato il diritto del creditore appellato di procedere in via esecutiva fino alla concorrenza della somma di Euro 540.825,25 che rappresenta, a sua volta, il risultato dell’operazione di sottrazione,dall’ammontare complessivo dei danni dell’importo inizialmente riconosciuto a solo titolo di danno biologico. Il riscontro al fatto che la Corte d’appello non ha ignorato la richiesta di accertamento dell’insussistenza del diritto del creditore opposto a procedere ad esecuzione forzata per il capo di condanna al risarcimento del danno biologico si rinviene nella parte finale della sentenza impugnata in cui è chiaramente spiegato che, ai fini esecutivi, va detratto dall’importo complessivo del credito vantato dal B. per L. 1.879.501.480 quello di L. 832.317.780 corrispondente alla voce del danno biologico, con residuo credito azionabile di Euro 540.825,25. 2. Col secondo motivo è dedotto il vizio di extrapetizione con violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè la violazione del principio "tantum devolutum quantum appellatum" in relazione all’art. 342 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3).

In pratica, la S. evidenzia che il denunziato vizio di ultrapetizione discende dal fatto che nè lei, nè il B. avevano mai chiesto, nè in primo, nè in secondo grado, che si procedesse alla ricostruzione ed alla quantificazione del credito in base al quale quest’ultimo avrebbe potuto agire esecutivamente. Col relativo quesito di diritto si chiede, pertanto, di verificare se, una volta appurato che il "thema decidendum" verteva sull’accertamento della sussistenza o meno in capo al B. del diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtù del capo di condanna inerente il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente per L. 832.317.780, il giudice d’appello era incorso nel denunziato vizio di extrapetizione nel momento in cui aveva proceduto d’ufficio, attraverso l’operazione di sottrazione di cui al motivo precedente, alla quantificazione in Euro 540.825,25 del preteso diritto del medesimo B. ad agire in sede esecutiva.

3. Col terzo motivo sono denunziati i seguenti vizi dell’impugnata sentenza: – Illegittimità ed erroneità per contrasto con accertamenti e statuizioni coperti dalla cosa giudicata; violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Si sostiene che il giudice d’appello ha violato, senza nemmeno fornirne una motivazione, il precedente giudicato nel momento in cui, nel procedere alla suddetta operazione di sottrazione, ha erroneamente indicato quale minuendo l’importo di lire 1.879.501.480, corrispondente al risarcimento complessivo del danno, laddove quello dovuto al B., così come accertato in sede di appello con la sentenza n. 13/1999 del Tribunale di Parma, annullata in Cassazione limitatamente al capo di condanna relativo al risarcimento del danno biologico, ammontava in tutto a lire 1.438.546.480. 4. Col quarto motivo sono denunziati i seguenti vizi: illegittimità ed erroneità della sentenza per contrasto con gli accertamenti e le statuizioni definitivi e coperti dalla cosa giudicata; violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.; omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

A conclusione del motivo è formulato il quesito di diritto col quale si chiede di accertare se, tenuto conto delle somme già percepite dal B., quali l’acconto di lire 100 milioni di cui alla sentenza del Pretore del lavoro di Parma n. 222/98 passata in giudicato e quello di Euro 505.613,93 di cui al provvedimento definitivo di conversione del pignoramento del giudice dell’esecuzione dell’11/12/02 e del 4/4/03, oltre che del limite di responsabilità della erede beneficiata S., fissato in Euro 170.531,44 dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza n. 1106/09, incorra nelle denunziate violazioni appena trascritte la sentenza impugnata nella parte in cui è quantificato in Euro 540.825,25 il presunto diritto di B.M. di agire esecutivamente nei confronti della odierna ricorrente. In concreto si ritiene che non essendo stati considerati i predetti acconti già versati, nè il limite economico della responsabilità della erede beneficiata, anche la somma rispetto alla quale si è accertato il diritto del B. di procedere ad esecuzione forzata è errata.

Partendo dall’esame del secondo motivo va subito detto che lo stesso è fondato. E’, invero, sufficiente leggere le conclusioni delle parti riportate nella sentenza impugnata per rendersi conto che le somme relative ai capi di condanna concernenti le voci di danno diverse dal quello biologico non facevano parte del "thema decidendum", essendo questo circoscritto alla verifica della fondatezza della contestazione mossa dalla S. al diritto preteso dal B. di procedere ad esecuzione forzata in ordine al solo capo di condanna che gli aveva riconosciuto il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, capo rispetto al quale era anche intervenuta pronunzia di annullamento di questa Corte. Dalle stesse conclusioni si ricava, altresì, che nessuna delle parti in causa aveva chiesto la quantificazione del credito per il quale il B. avrebbe potuto procedere in via esecutiva.

L’accoglimento di tale motivo comporta che resta assorbito l’esame degli ultimi due, atteso che gli stessi vertono sugli errori di calcolo e di omessa valutazione delle somme già accertate, denunziati con riferimento alla stessa operazione oggetto del lamentato vizio di ultrapetizione di cui si è appena detto. In definitiva, la Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, dichiarando che non sussiste il diritto dell’intimato di procedere ad esecuzione forzata relativamente al capo di condanna di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente. Il parziale accoglimento del ricorso nei limiti sopra specificati giustifica la compensazione delle spese dell’intero procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara l’inesistenza del diritto dell’intimato di procedere all’esecuzione relativamente al capo di condanna di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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