Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-03-2012, n. 4791 Falsità in scrittura privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con memoria del 27 aprile 2000 era proposta dall’arch. N.L. querela di falso in via incidentale di un documento intitolato "Incarico conferito nel 1993 all’arch. L. N. per la progettazione edificio in Via (OMISSIS)", depositato da P. G. nel corso delle causa pendente dinanzi al Tribunale di Pisa avente ad oggetto l’azione di questo per il risarcimento del danno da inadempimento del querelante nel rapporto di prestazione d’opera professionale per la redazione del progetto di cui sopra e la opposizione della stessa parte a decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso.

Nel documento che è un foglio da un lato sottoscritto dal N. che afferma di averlo firmato in bianco, sul retro; vi è un preventivo dattiloscritto di compenso professionale al padre dell’architetto per un progetto dello stesso edificio redatto nel 1978.

Lo spazio lasciato libero del foglio al di sopra della firma dell’arch. N. è stato riempito da alcune righe manoscritte incontestatamente dal P., con un rinvio ad altri accordi delle parti sulle modalità di pagamento del compenso da parametrare a quello dattiloscritto sullo altro lato del documento; la sottoscrizione che precede è stata riconosciuta come propria dall’arch. N., che ha però dedotto che la parte manoscritta che precedeva la sua firma era stata abusivamente inserita nel foglio stesso, senza alcun accordo con lui.

La querela di falso proposta dall’arch. N. è stata rigettata dal Tribunale di Pisa, con sentenza del 25 maggio 2005, contro la quale hanno proposto appello principale lo stesso architetto e incidentale il P., avendo questo domandato la restituzione del documento in originale, con la annotazione della sentenza di rigetto della querela di falso, ai sensi dell’art. 225 c.p.c. e la condanna alle spese, pure del primo grado, di controparte.

La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza oggetto di ricorso, rilevato come fosse incontestato che trattatavasi di foglio firmato in bianco dall’arch. N., che mai aveva negato l’autenticità della sua firma, ha affermato la mancanza di prova della falsità "ideologica" del documento, in quanto gli atti prodotti e le circostanze provate non escludevano l’esistenza di accordi tra le parti di cui è cenno nella parte manoscritta del documento.

La Corte d’appello ha ritenuto che l’ammissione della autenticità della sottoscrizione del cd. foglio firmato in bianco dall’arch.

N., anche se non costituiva prova certa della attribuibilita del contenuto dell’atto al firmatario ai sensi dell’art. 2702 c.c., comportava comunque che colui che aveva riconosciuto la sottoscrizione del foglio dovesse rispondere del contenuto che da esso risultava, salvo che dimostrasse la provenienza di tale scritto da un terzo e la mancanza di un accordo di lui con questo per il riempimento del foglio, la cui rilevanza probatoria nella causa principale doveva valutarsi dal giudice di quest’ultima.

Pertanto si è rigettato l’appello principale dell’arch. N., per non esservi la prova della falsità della parte manoscritta da terzi del documento impugnato, confermandosi il rigetto della querela e accogliendosi l’appello incidentale, con condanna del querelante alle spese del doppio grado.

Per la cassazione di tale sentenza del 10 novembre 2009, l’arch.

N. propone ricorso di unico motivo notificato il 21 e 22 dicembre 2010 al difensore domiciliatario del dr. P.G., che replica con controricorso notificato a mezzo posta il 31 gennaio 2011. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative delle loro istanze e difese, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.1. L’unico motivo del ricorso dell’arch. N. denuncia violazione degli artt. 2702 e 2697 c.c., artt. 221, 225, e 226 c.p.c., pure per insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Dalla sentenza impugnata emerge che la querela di falso ha avuto ad oggetto un foglio firmato in bianco, avendo il P. dichiarato di avere egli riempito lo spazio bianco di tale atto contestualmente alla firma dell’arch. N.L. con le righe manoscritte di cui il firmatario nega la veridicità.

La Corte d’appello afferma che il riconoscimento della firma dall’arch. N., se conferma il comportamento corretto di questo, rileva pure che egli non ha chiarito; come avrebbe dovuto^le ragioni per le quali ha consegnato un documento tanto importante e ancora da completare al suo cliente P., come foglio in bianco, consentendo allo stesso di procedere al suo riempimento.

Tale riempimento del documento firmato in bianco, secondo la sentenza oggetto di ricorso, comporta la qualificazione del falso nella fattispecie come "ideologico" invece che "materiale", non avendo rilievo decisivo su tale punto le contrastanti relazioni dei c.t.u. nominati per accertare le cause della consegna del foglio da riempire e se la firma era stata precedente o posteriore al riempimento.

Secondo la Corte d’appello, vi era stata una palese condiscendenza del professionista al riempimento a cura del P., del documento da lui firmato in bianco, e mancava una qualsiasi prova della falsità asserita dal professionista del manoscritto oggetto della querela.

E’ inammissibile la querela di falso contro un documento firmato in bianco e riempito contro gli accordi tra le parti, dovendosi ritenere che solo in caso di riempimento di tale foglio absque pactis e sine pactis si versi in un caso di falso deducibile con la querela, al fine di accertare "la verità del documento", ai sensi dell’art. 221 c.p.c., che non potrebbe essere oggetto di accertamento nel caso di riempimento contra pacta del foglio in bianco in ordine alla falsità ideologica che provocherebbe.

La Corte d’appello ritiene che nel caso si è firmato un documento sine pactis per cui essa avrebbe dovuto valutare in concreto la genuinità del documento, in relazione a dati diversi dagli accordi, abusando o violando i quali si sarebbe proceduto al riempimento.

Si è errato nel ritenere che il querelante abbia denunciato un mero abusivo riempimento di foglio firmato in bianco contra pacta, avendo invece il N. sempre dedotto l’inesistenza di qualsiasi patto con il cliente.

La Corte d’appello deduce l’esistenza del patto o mandato ad scribendum dallo stesso comportamento del professionista che ha consegnato il foglio da lui sottoscritto al cliente, ma tale deduzione è errata giuridicamente, oltre che logicamente incongrua, non potendo presumersi, dalla condotta dell’architetto, una implicita autorizzazione al P. a riempire con le frasi che volesse lo spazio bianco del foglio esistente prima della firma del N..

Porre a carico della parte che ha consegnato il foglio sottoscritto in bianco l’onere di provare le ragioni per le quali ha lasciato vuoto lo spazio poi riempito dalla scrittura del P., contrasta con l’art. 2702 c.c., conferendo la sottoscrizione della scrittura privata piena prova della provenienza delle dichiarazioni in essa contenute solo se di tale scrittura il firmatario riconosca di avere predisposto anche il contenuto.

Richiamata Cass. 27 agosto 2007 n. 18059, che attiene ad un caso di riempimento contra pacta, diverso da quello per cui è causa, il ricorrente precisa che, nel caso, la deduzione che il riempimento del foglio in bianco era avvenuto senza accordi imponeva la querela di falso, dovendosi altrimenti presumere l’autorizzazione della parte interessata a riempire il documento firmato in bianco, assumendo lo stesso valore di qualsiasi scrittura privata riconosciuta, facente fede fino a querela di falso.

In conclusione il riempimento di un foglio firmato in bianco senza accordo previo con il sottoscrittore, costituisce, ad avviso del ricorrente, falso "materiale" e non "ideologico" e nessun rilievo ha la consegna del foglio da chi lo ha sottoscritto, sul piano dell’onere della prova dell’abusivo riempimento da chi ricevuto lo stesso foglio. In primo grado si è cercato di accertare la differenza temporale tra la data della sottoscrizione e quella, del riempimento e entrambi i c.t.u. hanno svolto indagini in tal senso.

Afferma il ricorrente che il c.t.u. B. ha negato fosse in astratto possibile accertare la successione temporale delle scritture presenti nel documento, cioè della firma e delle righe manoscritte di riempimento, ma è giunto a concludere che "la produzione del testo manoscritto con penna sfera di colore nero, di cui al documento oggetto di causa, è da ritenersi successiva alla produzione della firma " N.L." in calce al testo medesimo del documento di verifica".

In base alle piegature del foglio si è giunti a rilevare la anteriorità della sottoscrizione rispetto a quella del contenuto del documento oggetto di causa, per cui la Corte di merito ha qualificato come falso "ideologico" quello che era un falso "materiale", per porre erroneamente a carico del N. l’onere probatorio della falsità della parte manoscritta del foglio.

Il controricorrente afferma che fu da lui concordato con l’arch.

N. che la progettazione a lui affidata sarebbe stata limitata alla realizzazione di un nuovo edificio, avendo le parti stabilito che avrebbero solo rivalutato il compenso già previsto per il padre dell’arch. N., come dattiloscritto sul retro del foglio, in rapporto ad analogo incarico del 1978 eseguito da detto professionista, essendosi d’accordo limitato al rimborso spese il compenso del progetto in caso di mancate autorizzazioni o approvazioni di esso per la sua esecuzione. Nella replica del controricorrente si deduce pure che la scrittura oggetto di querela, descritta nel processo verbale di deposito del documento ai sensi dell’art. 223 c.p.c., è un foglio costituito da due facciate, una datata 7/4/78 intestata all’arch. N.G. (padre del ricorrente) e indicante il destinatario nel sig. P.G. e l’altra con la firma del controricorrente preceduta da quindici righe manoscritte che il committente riconosce di avere scritto lui.

Il primo c.t.u. nominato non è riuscito ad affermare la contestualità della firma dell’arch. N. con le righe manoscritte che lo precedono, dovendosi ritenere errate, secondo il P., le conclusioni dell’altro ausiliare successivamente nominato riprodotte da controparte. Riportate alcune lettere del P. che confermano, ad avviso dello stesso, l’accordo tra lui e il professionista del rimborso spese nella misura concordata, in caso di omessa approvazione del progetto e la richiesta della controparte di compensi professionali in misura del tutto sproporzionata rispetto a quanto concordato, si insiste dal P. anche per il rigetto dell’impugnazione per cassazione.

Il controricorrente eccepisce comunque la inammissibilità del motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e contestuale carenza di motivazione; si denuncia quindi la violazione dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 per il mancato richiamo di principi di diritto difformi da quelli applicati alla fattispecie dai giudici di merito, e la violazione dell’art. 360 bis c.p.c., n. 2 e dell’art. 2697 c.c., essendo infondata ogni censura, in rapporto alla pretesa violazione dell’onere della prova dell’avvenuta falsificazione.

2. Il ricorso è inammissibile, non censurando congruamente il presupposto logico della sentenza impugnata per la quale il riempimento del foglio firmato in bianco è avvenuto sine pactis, per cui mancano, da un canto, lo stesso parametro della censura, e dall’altro, alcun riferimento ad un accordo tra le parti di ordine alle dichiarazioni in esso contenute, ed è quindi l’attore della querela che deve provare l’abusivo riempimento del foglio firmato in bianco, che comporta implicito un mandato ad scribendum al soggetto cui il foglio è consegnato per riempirlo (Cass. 10 marzo 2006 n. 5245).

L’arch. N. nessuna prova ha dato dell’esistenza di accordi diversi da quanto risulta manoscritto con contenuto molto generico nella parte riempita del foglio da lui firmato e ciò si è ritenuto sufficiente a rigettare la querela di falso nei due gradi di merito.

Tale ratio decidendi non è smentita dal ricorso che nulla afferma in ordine alle cause di non veridicità di quanto manoscritto al di sopra della firma del ricorrente. Inoltre, nessuna violazione vi è stata degli artt. 221, 225 e 226 c.p.c. e quindi anche per tale profilo il ricorso è inammissibile, non precisando in che consisterebbero le disapplicazioni delle norme citate dalla sentenza impugnata.

La Corte di merito ha esattamente rilevato che non si è accertata alcuna falsità del contenuto del documento sottoscritto dal ricorrente e il ricorso manca di autosufficienza nella denuncia di violazioni di legge, senza precisare i profili per cui dette norme sarebbero state violate, mentre risultano esattamente applicate sull’atto introduttivo della querela proposta in via incidentale con memoria depositata nel corso della causa sui compensi professionali dovuti dal P. al N. per un progetto da questo elaborato.

La deduzione di abusivo riempimento di un documento rilasciato in bianco può dar luogo a una querela di falso in via incidentale e principale (Cass. 22 maggio 2008 n. 13101), anche se il riempimento di esso avviene al di fuori di quanto convenuto o senza alcuna convenzione tra sottoscrittore e riempitore, dovendosi negare che la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto si intendeva dichiarare, possa dar luogo a querela di falso dando luogo ad uno scritto contra pacta (Cass. 28 luglio 2007 n. 18059) e integrando un falso ideologico.

Il rigetto della querela è dipeso solo dal fatto che il documento sottoscritto dal N., ai sensi dell’art. 2702 c.c., costituendo piena prova della provenienza dal sottoscrittore anche del contenuto delle dichiarazioni in esso esistenti se riconosciute da chi le ha sottoscritte, di certo non è falso "materiale" e comunque non è provato costituisca falsità "ideologica".

Tale corretta affermazione di principio non è smentita da alcune delle deduzioni del ricorso che, per tale profilo, è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 non offrendo elementi di alcun tipo, per confermare o modificare l’orientamento di questa Corte che ha sempre ritenuto legittimo il rigetto delle querele di falso di documenti, dei quali non sia accertata la falsità materiale o ideologica.

Nel caso il ricorrente non ha provato, come a lui incombeva, la discordanza tra realtà e contenuto del documento oggetto di querela, che può riguardare sia la estrinseca materialità dell’atto per falsità materiali da contraffazione o alterazione del contenuto dell’atto, neppure dedotta nella fattispecie, che un mero riempimento di contenuto diverso da quello voluto dal sottoscrittore, di cui non vi è prova e che avrebbe determinato la falsità ideologica non accertata per cui la querela si è respinta.

Nel caso, data la mancata alterazione o contraffazione della parte manoscritta del documento correttamente è stata negata la falsità materiale, negandosi una difformità di quanto scritto dagli accordi tra le parti che non vi erano, e rilevandosi che la oscurità delle sedici righe manoscritte dal P., non consentiva di ritenere difforme dal pensiero del firmatario lo scritto aggiunto sul foglio da lui sottoscritto.

In conclusione il ricorso è inammissibile, non censurando la ratio della sentenza di merito nella parte in cui rileva la mancata prova del falso a base della querela.

Per la soccombenza, le spese del giudizio di cassazione devono porsi a carico del ricorrente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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