Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-03-2012, n. 4786 Occupazione abusiva o illegittima

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’8 marzo 2005, il Tribunale di Palermo, sezione stralcio, condannava il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pt., al pagamento, a favore dell’Opera Pia – Istituto di Assistenza e Beneficenza "Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia", della somma di Euro 1.808.108,76, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento danni da irreversibile trasformazione del fondo di proprietà, sito in loc. (OMISSIS), di mq.

26.000, al catasto al fg. 15, particelle 1140 e 1142, appreso ed utilizzato per la realizzazione del prolungamento della (OMISSIS) allo svincolo per (OMISSIS), nonchè a titolo di indennizzo per l’occupazione illegittima dal 22 settembre 1994 sino alla data della decisione, ed al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 16.600,00, dichiarando altresì che il Comune era divenuto proprietario a titolo originario dell’appezzamento di terreno in oggetto per effetto dell’accessione invertita.

Detta sentenza veniva impugnata in via principale dal Comune, ed in via incidentale, dall’Istituto. La Corte d’appello, con sentenza 12/6- 28/9/2009, in parziale riforma della pronuncia impugnata, ha condannato il Comune al pagamento della complessiva somma di Euro 372.365,50, oltre alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 22 settembre 1994, ed agli interessi da calcolarsi al tasso medio del 4% sull’importo annualmente rivalutato, a titolo di risarcimento dei danni derivati dall’irreversibile trasformazione del fondo di mq.

20600, così eliminando la statuizione di condanna del Comune al pagamento del maggiore importo di Euro 934.144,56, oltre interessi legali, liquidata dal Tribunale a titolo di indennizzo per l’occupazione illegittima, dal 22 settembre 1994 alla data della decisione; la Corte del merito ha confermato nel resto 1’impugnata sentenza e condannato il Comune al pagamento della metà delle spese dei due gradi di giudizio, per il resto compensate tra le parti. La Corte palermitana ha nello specifico accolto la prima censura avanzata dal Comune, rilevando che, sulla scorta della C.T.U. espletata nel secondo grado di giudizio, risultava che l’area occupata, all’epoca dell’irreversibile trasformazione,individuata dal Tribunale al 22 settembre 1994, ricadeva, secondo le previsioni del P.R.G. del 1962, in allora vigente, in sede stradale, mentre solo la restante parte rimasta all’Istituto ricadeva in zona destinata ad Attrezzature; che anche nel caso di occupazione illegittima devono considerarsi le possibilità legali ed effettive di edificazione, previste dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis; che nel caso, andava escluso il carattere edificatorio del fondo, tenuto conto della destinazione a strada impressa dal P.R.G.; che alla stregua dei valori attribuiti in altre controversie ad appezzamenti di terreno contigui, aventi analoga destinazione, occupati ed irreversibilmente trasformati, appariva equa la valutazione di lire 35.000 al mq., da cui la somma di complessivi Euro 372.365,50, da rivalutarsi a decorrere dal 22 settembre 1004, sino alla decisione.

Ne consegue, continua la Corte, la reiezione dell’appello incidentale dell’Istituto; sulla somma riconosciuta spettano anche gli interessi compensativi al tasso medio del 4% annuo sull’importo anno per anno rivalutato.

La Corte del merito ha ritenuto fondato il secondo motivo dell’appello principale, non spettando alcun indennizzo per l’occupazione illegittima, dal 22 settembre 1994 alla data della decisione, essendo il Comune divenuto proprietario del fondo per accessione invertita, così ristorato il pregiudizio subito con la liquidazione dell’importo indicato.

Nè poteva essere determinata l’indennità di occupazione legittima, demandata alla competenza funzionale della Corte d’appello, non essendo stata avanzata alcuna domanda sul punto.

Ricorre l’Istituto di Pubblica Assistenza e Beneficenza, sulla base di tre motivi.

Si difende il Comune con controricorso.

L’Istituto ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia vizio di omessa, insufficiente ed erronea motivazione su punto decisivo della controversia, atteso che non risulta verificato dalla Corte palermitana se il vincolo di destinazione ad opere di viabilità non secondaria riguardi una generale destinazione di zona,ovvero al contrario, se la destinazione a sede viaria costituisca la localizzazione lenticolare di un’opera pubblica e tale qualificazione incide sulla qualificazione del vincolo, se conformativo o espropriativo; nel caso, il vincolo è espropriativo, come si evince dalla C.T.U., da cui la sussistenza del requisito dell’edificabilità legale.

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo; il C.T.U. ha determinato il valore dell’area in lire 45.000 al mq.,ritenendo che, stante l’ubicazione dell’area a ridosso del quartiere Zen e di area destinata ad attrezzature ed ospedali, la stessa, pur non edificabile, sarebbe stata utilizzata per finalità come ubicazione di mercatini, luoghi di vendita ambulanti,edicole di fiori, parcheggi liberi, giungendo a valutazione di lire 45.000 al mq., mentre la Corte del merito ha determinato il minore importo di Euro 35.000 al mq., senza motivare adeguatamente, richiamando due pronunce neppure agli atti, che comunque si riferiscono a terreni non contigui, ma solo viciniori, ed una riguarda solo l’indennità di occupazione legittima.

1.3.- Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza ex art. 132 disp. att. c.p.p., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè delle norme e dei principi che regolano le fonti dei mezzi di prova e la loro valenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte del merito fatto riferimento alle valutazioni di altri giudizi e disattesa la C.T.U..

2.1.- Il primo motivo è inammissibile.

Al di là della indicazione della censura secondo la formulazione della norma nel testo previgente, anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, in vigore dal 2 marzo 2006, va rilevato che nella specie non è riscontrabile alcun "fatto controverso e decisivo per il giudizio", in relazione al quale vi sia stata omissione o contraddittorietà della motivazione, posto che è assolutamente non controversa la destinazione del terreno del P.R.G. vigente a stradai, ma solo la qualificazione o connotazione giuridica di tale fatto, tra l’altro sulla base di argomentazioni non fatte valere nel giudizio di merito.

Come tra le ultime affermato nella pronuncia 16655/2011, la modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella parte in cui richiedeva l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, "non può essere ritenuta puramente formale e priva di effetti: il fatto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 è perciò un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo".

E’ di palese evidenza come nella specie, l’Istituto ricorrente intenderebbe far valere quale vizio di motivazione la qualificazione, che è propria della valutazione giudiziale della Corte del merito, in relazione alla destinazione urbanistica, che costituisce circostanza di fatto invero incontroversa.

2.2.- Anche il secondo motivo è inammissibile, per non censurare il ricorrente alcun fatto controverso e decisivo per il giudizio, ma la valutazione della Corte sul valore venale,argomentata con riferimento ai valori attribuiti in altre controversie, relative a terreni di analoga destinazione, oggetto di irreversibile trasformazione nell’ambito dell’ esecuzione della stessa opera pubblica.

2.3.- Il terzo motivo è infondato.

Come osservato, tra le ultime, nella pronuncia 24047/09 " L’art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento… non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo. Qualora, pertanto, si deduca un siffatto errore non è sufficiente che si affermi … che non è stata osservata una determinata regola processuale, atteso che la parte che proponga ricorso per cassazione deducendone la nullità per tale motivo, ha l’onere di dedurre lo specifico pregiudizio al diritto di difesa che sarebbe derivato dall’inosservanza del precetto di legge (cfr. Cass. 21 febbraio 2008, n. 4435, nonchè per fattispecie analoghe alla presente, Cass. 27 luglio 2007, n. 16630;

Cass. 28 agosto 2002, n. 12594)".

Nella specie, la parte ricorrente non ha denunciato alcuno specifico pregiudizio, in tesi conseguente alle violazioni fatte valere, nè infine, alcun pregiudizio è dato cogliere immediatamente dal contenuto complessivo del ricorso (per tale interpretazione del vizio in procedendo, si richiamano le pronunce 20811/2010 e 443572004).

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 6500,00, di cui Euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *