Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-10-2011) 14-10-2011, n. 37063

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza deliberata il 24 novembre 2009, il Tribunale di Brescia, condannava alla pena di giustizia A.M., cittadino extracomunitario, siccome colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 per non aver ottemperato, senza giustificato motivo, richiesto da ufficiali di polizia giudiziaria, all’ordine di esibizione del passaporto od altro documento d’identificazione e del permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato.

2, Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia deducendone l’illegittimità per violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, sul rilievo, in fatto, che dagli atti d’indagine risultava che lo straniero fosse privo di un qualsiasi documento d’identità, e quindi anche di permesso o carta di soggiorno, in quanto "immigrato clandestino"; (b) sulla considerazione in diritto, che in forza della modifica apportata alla norma incriminatrice dalla L. n. 94 del 2009, art. 1, la fattispecie di cui trattasi doveva ritenersi integrare un’ipotesi di reato proprio, di un reato, cioè, che può essere commesso solo da coloro che sono in possesso del permesso di soggiorno e che pertanto hanno l’obbligo di esibirlo, configurandosi pertanto una vera e propria ipotesi di abolitio criminis.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso è fondato.

2. – Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. del 24 febbraio 2011, dep. 27/04/2011, Rv. 249546, imp. Alacev), con decisione condivisa dal Collegio, hanno stabilito che, a seguito della modifica del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h). I soggetti attivi del reato di inottemperanza "all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato", sono esclusivamente gli stranieri "legittimamente" soggiornanti nel territorio dello Stato.

Non integra, invece, nè questa, nè altra ipotesi di reato, l’omessa esibizione, da parte dello straniero extracomunitario, immigrato clandestinamente in Italia ed irregolare, del permesso o della carta di soggiorno ovvero del documento di identificazione per stranieri di cui al citato D.Lgs., art. 6, comma 9, in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti è inconciliabile con la condizione stessa di "straniero clandestino" e, conseguentemente, ne è inesigibile l’esibizione.

3. – Risultando pacifica la circostanza, affermata dallo stesso giudicante, che nel caso in esame l’imputato era sfornito di qualsiasi documento d’identità in quanto illegalmente presente nel territorio dello Stato, la sentenza impugnata va senz’altro annullata senza rinvio, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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