Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-10-2011) 14-10-2011, n. 37160

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza deliberata l’8 ottobre 2009, il Tribunale di Bologna, dichiarava non doversi procedere nei confronti di C. C.J.F. – cittadino extracomunitario imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 per non aver ottemperato, senza giustificato motivo, richiesto da ufficiali di polizia giudiziaria, all’ordine di esibizione del passaporto od altro documento d’identificazione e del permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato – "perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato". 1.1. Il tribunale, fondava la sua decisione: (a) sul rilievo, in fatto, che dagli atti d’indagine risultava che lo straniero fosse totalmente sprovvisto di permesso o carta di soggiorno; (b) sulla considerazione in diritto, che in forza della modifica apportata alla norma incriminatrice dalla L. n. 94 del 2009, art. 1 la fattispecie di cui trattasi doveva ritenersi integrare un’ipotesi di reato proprio, di un reato, cioè, che può essere commesso solo da coloro che sono in possesso del permesso di soggiorno e che pertanto hanno l’obbligo di esibirlo, con conseguente configurabilità di un’abolitio criminis.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica di Trento deducendone l’illegittimità per violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 avendo il giudicante affermato apoditticamente che la novella della norma incriminatrice integri un’ipotesi di abolitio criminis, con ciò disattendendo quanto affermato al riguardo da questa Corte (con Sentenza n. 44157 del 23/09/2009, dep. il 18/11/2009, imp. Calmus, Rv. 245555), secondo cui deve ritenersi esigibile nei confronti dello straniero, che pure abbia fatto ingresso irregolare nel territorio dello Stato, salvo che ricorra un giustificato motivo, l’obbligo di esibizione dei documenti di identificazione o dei documenti di soggiorno e ciò pur dopo la novella della disposizione incriminatrice ad opera della L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 22, lett. b).

Motivi della decisione

1. – Il ricorso è infondato.

2. – Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. del 24 febbraio 2011, dep. 27/04/2011, Rv. 249546, imp. Alacev), con decisione condivisa dal Collegio, hanno stabilito che, a seguito della modifica del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), i soggetti attivi del reato di inottemperanza "all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato", sono esclusivamente gli stranieri "legittimamente" soggiornanti nel territorio dello Stato.

Non integra, invece, ne1 questa, nè altra ipotesi di reato, l’omessa esibizione, da parte dello straniero extracomunitario, immigrato clandestinamente in Italia ed irregolare, del permesso o della carta di soggiorno ovvero del documento di identificazione per stranieri di cui al citato D.Lgs., art. 6, comma 9, in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti è inconciliabile con la condizione stessa di "straniero clandestino" e, conseguentemente, ne è inesigibile l’esibizione.

3. – Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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