DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2014, n. 163 Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio su taluni utilizzi consentiti di opere orfane;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 e, in
particolare, l’articolo 1 e l’allegato B;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
recante protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio;
Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante
approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile
1941, n. 633;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie e artistiche;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo
all’istituzione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e l’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita’
culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in
materia di diritto d’autore e disciplina della proprieta’ letteraria;
Visto l’articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;
Visto l’articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288
dell’11 dicembre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71,
di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’8 agosto 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei beni e della attivita’ culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, il Ministro della giustizia e il Ministro
dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disciplina delle opere orfane

1. Al Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, dopo l’articolo 69 sono inseriti i
seguenti:

«Art. 69-bis

1. Le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei,
accessibili al pubblico, nonche’ gli archivi, gli istituti per il
patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio
pubblico hanno la facolta’ di utilizzare le opere orfane di cui
all’articolo 69-quater, contenute nelle loro collezioni, con le
seguenti modalita’:
a) riproduzione dell’opera orfana ai fini di digitalizzazione,
indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro;
b) messa disposizione del pubblico dell’opera in maniera che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente.
2. Le opere orfane possono essere utilizzate dalle organizzazioni
di cui al comma 1 unicamente per scopi connessi alla loro missione di
interesse pubblico, in particolare la conservazione, il restauro e la
concessione dell’accesso a fini culturali e formativi di opere e
fonogrammi contenuti nelle proprie collezioni.
3. I ricavi eventualmente generati nel corso degli utilizzi di cui
al comma 2 sono impiegati per coprire i costi per la digitalizzazione
delle opere orfane e per la messa a disposizione del pubblico delle
stesse.
4. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono indicare, in
qualsiasi utilizzo dell’opera orfana, nelle formule d’uso, il nome
degli autori e degli altri titolari dei diritti che sono stati
individuati.
5. Le organizzazioni di cui al comma 1, nell’adempimento della
propria missione di interesse pubblico, hanno la facolta’ di
concludere accordi volti alla valorizzazione e fruizione delle opere
orfane attraverso gli utilizzi di cui al comma 1. Tali accordi non
possono imporre ai beneficiari dell’eccezione di cui al presente
articolo alcuna restrizione sull’utilizzo di opere orfane e non
possono conferire alla controparte contrattuale alcun diritto di
utilizzazione delle opere orfane o di controllo dell’utilizzo da
parte dei beneficiari. Gli accordi non devono essere in contrasto con
lo sfruttamento normale delle opere, ne’ arrecare un ingiustificato
pregiudizio agli interessi dei titolari dei diritti.

Art. 69-ter

1. Gli utilizzi di cui all’articolo 69-bis si applicano alle
seguenti opere protette ai sensi della presente legge, di prima
pubblicazione in uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso di
mancata pubblicazione, di prima diffusione dell’emissione in uno
Stato membro dell’Unione europea e considerate orfane ai sensi
dell’articolo articolo 69-quater:
a) opere pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani,
rotocalchi o altre pubblicazioni conservati nelle collezioni di
biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico,
nonche’ nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio
cinematografico o sonoro;
b) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi conservati
nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei,
accessibili al pubblico, nonche’ nelle collezioni di archivi o di
istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;
c) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti da
emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002 e che siano
conservati nei loro archivi. Per opere prodotte fino al 31 dicembre
2002 si intendono anche quelle commissionate da emittenti di servizio
pubblico per un uso proprio esclusivo o per uso esclusivo di altre
emittenti di servizio pubblico coproduttrici. Le opere
cinematografiche e audiovisive e i fonogrammi contenuti negli archivi
di emittenti di servizio pubblico che non sono stati prodotti o
commissionati da tali emittenti ma che queste sono state autorizzate
a utilizzare mediante un accordo di licenza non possono essere
considerate orfane.
2. Gli utilizzi di cui all’articolo 69-bis si applicano altresi’
alle opere e ai fonogrammi in qualsiasi forma che rientrano nelle
categorie di opere o materiali di cui al comma 1, depositati presso
le organizzazioni di cui all’articolo 69-bis, comma 1, entro il 29
ottobre 2014, che non sono mai stati pubblicati ovvero diffusi, ma
che siano stati resi pubblicamente accessibili dalle predette
organizzazioni con il consenso dei titolari dei diritti. Le
utilizzazioni sono consentite solo se e’ ragionevole presumere, sulla
base di documentate espressioni di volonta’, che i titolari dei
diritti non si opporrebbero a tale utilizzo.
3. Gli utilizzi di cui all’articolo 69-bis si applicano altresi’
alle opere e agli altri contenuti protetti che sono inclusi,
incorporati o che formano parte integrante delle opere o dei
fonogrammi di cui al comma 1.

Art. 69-quater

1. Un’opera o un fonogramma, come individuati dall’articolo 69-ter,
sono considerati orfani se nessuno dei titolari dei diritti su tale
opera o fonogramma e’ stato individuato oppure, anche se uno o piu’
di loro siano stati individuati, nessuno di loro e’ stato
rintracciato, al termine di una ricerca diligente svolta e registrata
conformemente al presente articolo.
2. La ricerca diligente e’ svolta anteriormente all’utilizzo
dell’opera o del fonogramma dalle organizzazioni di cui all’articolo
69-bis, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, secondo i principi
di buona fede e correttezza professionale. La ricerca e’ svolta
consultando fonti di informazione appropriate e comunque quelle
previste dall’articolo 69-septies per ciascuna categoria di opere o
di fonogrammi. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo, sentite le associazioni dei titolari dei
diritti e degli utilizzatori maggiormente rappresentative, possono
essere individuate ulteriori fonti di informazione che devono essere
consultate, per ciascuna categoria di opere o fonogrammi, nel corso
della ricerca diligente.
3. Se, nel corso di una ricerca svolta in Italia, emergono motivi
per ritenere che informazioni pertinenti sui titolari dei diritti
debbano essere recuperate in altri Paesi, si procede alla
consultazione anche delle fonti di informazioni disponibili in tali
Paesi.
4. Le organizzazioni di cui all’articolo 69-bis, comma 1,
comunicano al Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti
culturali e il diritto d’autore, l’inizio della ricerca diligente e
gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un’opera o
un fonogramma possano essere considerati orfani, nonche’ gli esiti
delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un’opera o un
fonogramma non possano essere considerati orfani. Tali informazioni
devono includere gli estremi identificativi delle opere o dei
fonogrammi e i riferimenti per contattare l’organizzazione
interessata. Le organizzazioni di cui all’articolo 69-bis, comma 1,
comunicano, altresi’, qualsiasi modifica dello status di opera orfana
delle opere e dei fonogrammi da loro utilizzati. Presso il Ministero
dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, Direzione
generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto
d’autore, e’ costituita una banca dati delle ricerche condotte dalle
organizzazioni di cui all’articolo 69-bis, comma 1.
5. Le opere e i fonogrammi sono considerate orfane e la ricerca
diligente, svolta dalle organizzazioni di cui all’articolo 69-bis,
comma 1, o da soggetto da loro incaricato, e’ conclusa decorso il
termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione, su un’apposita
pagina del sito del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo, dell’esito della consultazione delle fonti senza che la
titolarita’ sia stata rivendicata da alcuno. Il Ministero dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo comunica all’organizzazione
che ha effettuato la ricerca l’eventuale rivendicazione dell’opera da
parte di uno o piu’ titolari.
6. Le organizzazioni di cui all’articolo 69-bis, comma 1,
comunicano al Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo gli utilizzi delle opere orfane, anche laddove la ricerca sia
stata effettuata da altri. Il decreto di cui al comma 2 puo’
prevedere l’obbligo di comunicazione di ulteriori informazioni a
carico delle organizzazioni.
7. Ove vi sia piu’ di un titolare dei diritti su un’opera o su un
fonogramma e non tutti i titolari siano stati individuati oppure,
anche quando individuati, non siano stati rintracciati, al termine di
una ricerca diligente svolta ai sensi del presente articolo, l’opera
o il fonogramma possono essere utilizzati secondo i termini e nei
limiti delle autorizzazioni concesse dai titolari dei diritti
identificati e rintracciati.
8. La ricerca diligente e’ svolta nello Stato membro dell’Unione
europea di prima pubblicazione o, in caso di mancata pubblicazione,
di prima diffusione dell’emissione. Per le opere cinematografiche o
audiovisive il cui produttore ha sede o risiede abitualmente in uno
Stato membro dell’Unione europea, la ricerca diligente e’ svolta
nello Stato membro dell’Unione europea in cui sia stabilita la sua
sede principale o la sua abituale residenza. Nel caso di opere
cinematografiche o audiovisive coprodotte da produttori aventi sedi
in Stati membri dell’Unione europea diversi, la ricerca diligente
deve essere svolta in ciascuno degli Stati membri in questione.
9. Nel caso di cui all’articolo 69-ter, comma 2, la ricerca
diligente e’ effettuata nello Stato membro dell’Unione europea in cui
e’ stabilita l’organizzazione che ha reso l’opera o il fonogramma
pubblicamente accessibile.
10. In tutti casi in cui la ricerca e’ effettuata in Italia, si
applicano le procedure di cui al presente articolo. Laddove la
ricerca e’ effettuata da titolati soggetti italiani in un altro Stato
membro dell’Unione europea, la ricerca diligente e’ svolta seguendo
le procedure e consultando le fonti di informazione prescritte dalla
legislazione nazionale di tale Stato membro.
11. Sono considerate orfane le opere e i fonogrammi gia’
considerati opere orfane, ai sensi della direttiva 2012/28/UE, in un
altro Stato membro dell’Unione europea.
12. Non possono essere considerate orfane le opere in commercio.
13. Restano impregiudicate le disposizioni in materia di opere
anonime o pseudonime.
14. Le organizzazioni di cui all’articolo 69-bis, comma 1,
conservano la documentazione relativa alle loro ricerche diligenti in
modo che sia disponibile a richiesta degli interessati.
15. Il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo
trasmette senza indugio all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno per la registrazione nella banca dati online pubblicamente
accessibile:
a) gli esiti delle ricerche diligenti effettuate ai sensi del
presente articolo che hanno permesso di concludere che un’opera o un
fonogramma sono considerati un’opera orfana;
b) l’utilizzo che le organizzazioni fanno delle opere orfane
conformemente alla presente legge;
c) qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e
dei fonogrammi utilizzati dalle organizzazioni;
d) le pertinenti informazioni di contatto dell’organizzazione
interessata.

Art. 69-quinquies

1. Il titolare dei diritti su un’opera o su un fonogramma
considerati opere orfane ha, in qualunque momento, la possibilita’ di
porre fine a tale status in relazione ai diritti a lui spettanti. Gli
utilizzi delle opere non piu’ orfane possono proseguire solo se
autorizzati dai titolari dei relativi diritti. Gli accordi di cui
all’articolo 69-bis, comma 5, cessano di avere efficacia.
2. Ai titolari dei diritti che pongono fine allo status di opera
orfana spetta un equo compenso per l’utilizzo di cui all’articolo
69-bis.
3. La misura e le modalita’ di determinazione e corresponsione
dell’equo compenso di cui al comma 2 sono stabilite mediante accordi
stipulati fra le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative dei titolari dei diritti di cui alla presente legge e
le associazioni delle categorie interessate di cui all’articolo
69-bis, comma 1. Nella stipula dei predetti accordi le parti tengono
in debito conto gli obiettivi di promozione culturale correlati
all’uso effettuato dell’opera, la natura non commerciale
dell’utilizzo fatto dalle organizzazioni per conseguire gli obiettivi
connessi alla loro missione di interesse pubblico, quali la
promozione dell’apprendimento e la diffusione della cultura, nonche’
l’eventuale danno arrecato ai titolari dei diritti.
4. I titolari dei diritti o il soggetto utilizzatore, rientrante
fra quelli previsti dall’articolo 69-bis, comma 1, nel caso in cui
non vi sia l’accordo di cui al comma 3 o nel caso in cui non
ritengano di aderirvi, possono esperire il tentativo di conciliazione
di cui all’articolo 194-bis, al fine di determinare la misura
dell’equo compenso. In difetto di accordo, i predetti soggetti
possono adire la competente Autorita’ giudiziaria, affinche’, secondo
i criteri di cui al comma 3, determini la misura e la modalita’ di
determinazione dell’equo compenso.
5. Il compenso di cui al comma 2 e’ dovuto dalle organizzazioni che
hanno utilizzato l’opera o il fonogramma.

Art. 69-sexies

1. I titolari dei diritti possono richiedere di porre fine allo
status di opera orfana in relazione ai diritti loro spettanti
rivendicando la titolarita’ presso le organizzazioni di cui
all’articolo 69-bis, comma 1.
2. In caso di controversia sulla titolarita’ dei diritti si applica
il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’articolo
194-bis.
3. Il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo
comunica prontamente all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno, per la registrazione nella banca dati online pubblicamente
accessibile, qualsiasi modifica dello status di opera orfana.

Art. 69-septies

1. Le fonti di cui all’articolo 69-quater, comma 2, comprendono le
seguenti:
a) per tutte le categorie di opere: il Registro Pubblico Generale
delle Opere Protette presso il Ministero dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo;
b) per i libri pubblicati:
1) il Sistema Bibliotecario Nazionale, inclusi i registri
d’autorita’ per gli autori;
2) le associazioni nazionali degli editori e degli autori, gli
editori che hanno pubblicato le opere, se noti, e gli agenti
letterari operanti in Italia;
3) il deposito legale;
4) la banca dati dell’agenzia italiana ISBN, per i libri
pubblicati e per gli editori;
5) la banca dati WATCH (Writers, Artists and their Copyright
Holders);
6) le banche dati della SIAE e del servizio Clearedi;
7) le banche dati dei libri in commercio ALICE ed ESAIE (per i
titoli scolastici);
8) l’Anagrafe Nazionale Nominativa dei Professori e dei
Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche (ANPRePS);
Le fonti sopra riportate possono essere consultate o direttamente o
attraverso sistemi che ne consentono l’interrogazione integrata quali
VIAF (Virtual International Authority Files) e ARROW (Accessible
Registries of Rights Information and Orphan Works).
c) per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste:
1) l’ISSN (International Standard Serial Number) per i
periodici;
2) gli indici e i cataloghi di raccolte storiche e collezioni
di biblioteche;
3) il deposito legale;
4) le associazioni italiane degli editori e le associazioni
italiane degli autori e dei giornalisti;
5) le banche dati delle societa’ di gestione collettiva,
inclusi gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione.
d) per le opere visive, inclusi gli oggetti d’arte, la
fotografia, le illustrazioni, il design, l’architettura, le bozze di
tali opere e di altro materiale riprodotto in libri, riviste,
quotidiani e rotocalchi o altre opere:
1) le fonti di cui alle lettere a), b) e c);
2) le banche dati delle societa’ di gestione collettiva, in
particolare riguardanti le arti visive e incluse le organizzazioni
che gestiscono i diritti di riproduzione;
3) se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche.
e) per le opere audiovisive e i fonogrammi:
1) il deposito legale;
2) le associazioni italiane dei produttori;
3) le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico
o sonoro e le biblioteche nazionali;
4) le banche dati con i relativi standard e identificatori,
come ISAN (International Standard Audiovisual Number) per il
materiale audiovisivo, ISWC (International Standard Music Work Code)
per le composizioni musicali e ISRC (International Standard Recording
Code) per i fonogrammi;
5) le banche dati delle societa’ di gestione collettiva, in
particolare per autori, interpreti o esecutori, produttori di
fonogrammi e produttori di opere audiovisive;
6) l’elenco di quanti hanno partecipato alla realizzazione e
altre informazioni riportate sulla confezione dell’opera;
7) le banche dati di altre associazioni pertinenti che
rappresentano una categoria specifica di titolari dei diritti.».

Art. 2

Disposizioni applicative

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano alle opere e
ai fonogrammi di cui all’articolo 69-ter, comma 1, della legge 22
aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, che sono tutelate
ai sensi della normativa sul diritto d’autore alla data del 29
ottobre 2014 e successivamente. Le predette disposizioni non si
applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29
ottobre 2014.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 69-quater, comma 4, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, per
l’implementazione di una banca dati, dall’attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione del presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 69-quater,
comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente
decreto, nel limite massimo di 150.000,00 euro per l’anno 2014, si
provvede, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all’
articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante
corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato e
successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 10 novembre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Franceschini, Ministro dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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