DECRETO-LEGGE 11 novembre 2014, n. 165 Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita’ e urgenza di modificare il comma 7
dell’articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
in quanto l’esclusione dal patto di stabilita’ per le spese relative
agli interventi su siti inquinati di proprieta’ degli enti
territoriali determinerebbe oneri non quantificati e privi di idonea
copertura finanziaria;
Ritenuta la necessita’ e urgenza di specificare a quale
disposizione faccia riferimento la norma di copertura prevista dal
comma 8-quater dell’articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164;
Ritenuta, altresi’, la necessita’ di individuare chiaramente i
territori interessati alla ricostruzione dei sismi del 2009 e del
2012;
Considerata l’esigenza che le modifiche sopra citate entrino in
vigore contestualmente all’entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti
contaminati

1. Il comma 7 dell’articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, e’ cosi sostituito: «7. Nei siti inquinati, nei quali sono in
corso o non sono ancora avviate attivita’ di messa in sicurezza e di
bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti
dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione
ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi
adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche’ opere lineari
necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu’
in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione
che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalita’ e
tecniche che non pregiudicano ne’ interferiscono con il completamento
e l’esecuzione della bonifica, ne’ determinano rischi per la salute
dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area.».

Art. 2

Misure finanziarie relative ad Enti territoriali

1. Al comma 8-quater dell’articolo 4 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «dal comma 8-ter».

Art. 3

Disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da
parte degli enti pubblici

1. All’articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le
parole: «dell’Abruzzo» e le parole: «dell’Emilia Romagna» sono
soppresse .

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 11 novembre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti

Galletti, Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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