DECRETO-LEGGE 18 novembre 2014, n. 168 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonche’ ad altre armi ad aria compressa…

…o gas compresso destinate all’attivita’ amatoriale e agonistica

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita’ di garantire la piu’ ampia partecipazione
alle votazioni da parte dei cittadini residenti all’estero e di
accordare un termine piu’ ampio per esprimere la volonta’ di
partecipare al voto secondo la disciplina recentemente introdotta;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di rinviare
ulteriormente le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all’estero;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di
rinviare il termine concernente la sottoposizione a verifica presso
il Banco nazionale di prova delle armi da fuoco per uso scenico,
nonche’ di altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate
all’attivita’ amatoriale e allo specifico impiego in attivita’
sportive, in considerazione delle difficolta’ operative rilevate e
dell’esigenza di consentire la prosecuzione dell’attivita’ dei
settori interessati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
del Ministro dell’interno;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero

1. Le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all’estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rinviate
al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della domanda di
iscrizione all’elenco elettorale di cui all’articolo 1, comma 2-bis,
del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, e’ prorogato al 18
marzo 2015. All’attuazione del presente comma si provvede con gli
stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Le somme non
impegnate entro il 31 dicembre 2014 possono essere impegnate
nell’esercizio finanziario 2015.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica di cui al comma 1, ultimo periodo, pari a 1.103.191 milioni
di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo
del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e successive modificazioni.

Art. 2

Adempimenti relativi alle armi ad uso scenico, nonche’ alle armi ad
aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule
sferiche marcatrici

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre
2013, n. 121, le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«Entro il 31 dicembre 2015».

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 novembre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Alfano, Ministro dell’interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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