Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-10-2011) 14-10-2011, n. 37155

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata l’8 aprile 2010, il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, dichiarava non doversi procedere nei confronti di T.R., cittadino extracomunitario imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 per non aver ottemperato, senza giustificato motivo, richiesto da ufficiali di polizia giudiziaria, all’ordine di esibizione del passaporto od altro documento d’identificazione e del permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato, "perchè il fatto non sussiste". 1.1. – Il tribunale, fondava la sua decisione: (a) sul rilievo, in fatto, che dall’informativa di reato risultava che lo straniero fosse privo "di alcun documento d’identità", nulla precisandosi, per altro, relativamente al possesso di un permesso o carta di soggiorno, del quale doveva ritenersi verosimilmente sfornito; (b) sulla considerazione in diritto che in forza della modifica apportata alla norma incriminatrice dalla L. n. 94 del 2009, art. 1 norma ritenuta applicabile in quanto più favorevole all’imputato, secondo cui per integrare il reato contestato occorre che resti inottemperato, senza giustificato motivo, l’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento similare e del permesso di soggiorno, la fattispecie di cui trattasi doveva ritenersi integrare un’ipotesi di reato proprio, di un reato, cioè, che può essere commesso solo da coloro che sono in possesso del permesso di soggiorno e che pertanto hanno l’obbligo di esibirlo; (c) sull’ulteriore dato fattuale, che da parte dei verbalizzanti, si affermava genericamente che il cittadino straniero non aveva esibito un valido documento d’identità, senza neppure specificare se il soggetto avesse o meno la capacità di comprendere e soprattutto parlare la lingua italiana, così da poter eventualmente giustificare la mancata esibizione.

2. – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, deducendone l’illegittimità per violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 avendo il giudice di merito incongruamente ed apoditticamente affermato che la novella della norma incriminatrice abbia configurato la fattispecie contestata, come un reato proprio, dovendo al contrario ricollegarsi la nuova formulazione della norma incriminatrice alla condotta punita dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis (introduzione o permanenza clandestina nel territorio dello Stato) e ritenere che la stessa sanzioni l’omessa esibizione dei summenzionati documenti anche da parte di uno straniero "irregolare".

Motivi della decisione

1. – Il ricorso è infondato.

2. – Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. del 24 febbraio 2011, dep. 27/04/2011, Rv. 249546, imp. Alacev), con decisione condivisa dal Collegio, hanno stabilito che, a seguito della modifica del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), i soggetti attivi del reato di inottemperanza "all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato" sono esclusivamente gli stranieri "legittimamente" soggiornanti nel territorio dello Stato.

Non integra, invece, nè questa, nè altra ipotesi di reato, l’omessa esibizione, da parte dello straniero extracomunitario, immigrato clandestinamente in Italia ed irregolare, del permesso o della carta di soggiorno ovvero del documento di identificazione per stranieri di cui al citato D.Lgs., art. 6, comma 9, in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti è inconciliabile con la condizione stessa di "straniero clandestino" e, conseguentemente, ne è inesigibile l’esibizione.

3. – Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *