Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-03-2012, n. 4901 Litisconsorzio necessario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Torino ha rimesso gli atti – ex art. 354 c.p.c., comma 1 – al primo giudice per integrazione del contraddittorio ritenendo che nel caso di specie vi fosse un caso di li litisconsorzio necessario tra l’Università degli Studi di Torino, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Università e della Ricerca e la Regione Piemonte.

La Corte, a fronte di una richiesta di B.S., laureata in medicina e chirurgia, che aveva rivendicato, in via principale, un rapporto di formazione e lavoro avente natura subordinata con l’Università e, in subordine, adeguamento della propria retribuzione, ha ritenuto l’esistenza del litisconsorzio necessario con riferimento alla domanda subordinata spiegata dalla B..

Contro tale decisione propone ricorso principale l’Università, negando la propria legittimazione e negando l’esistenza del litisconsorzio, con richiesta dell’annullamento della sentenza impugnata.

Da parte sua il medico ha chiesto, con il ricorso incidentale, che venisse dichiarato infondato il primo motivo del ricorso principale, con il quale si negava la legittimazione passiva dell’Università, e ha chiesto, per un motivo opposto, l’annullamento della decisione impugnata, in quanto nel caso di specie non ricorreva una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo il Ministero e l’Università entrambi legittimati in ragione di una solidarietà nel debito in tema di pagamento dei compensi spettanti agli specializzandi.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

Ciò premesso, il ricorso principale va rigettato e quello incidentale va dichiarato assorbito, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, anche se si rendono necessarie alcune puntualizzazioni da spiegarsi in ragione dei poteri correttivi spettanti alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

Questa Corte ha statuito, in una controversia avente profili di indubbia analogia con quella in esame, che – in materia di corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici – il soggetto tenuto al pagamento della adeguata retribuzione va individuato nello Stato e per esso al Ministero della Università (in tal sensi Cass. n. 17689 del 29 agosto 2011), il che importa che detto Ministero doveva essere chiamato in giudizio per essere legittimato in relazione alla richiesta di adeguamento della retribuzione. Nello stesso tempo la Università risulta legittimata passiva per quanto riguarda la domanda principale della B. che ha rivendicato con essa la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato con la medesima Università di Torino. Ne consegue che, dovendo il giudice, investito della controversia, decidere se tra le parti ricorresse un rapporto subordinato o se il medico avesse invece diritto solo a un adeguamento della retribuzione, si è determinata, nel caso di specie, una stretta interdipendenza tra le domande spiegate dalla B. che richiede per ragioni processuali la necessaria e contestuale presenza in giudizio non solo della Università, ma anche del Ministero, per consentire a ciascuno di essi un pieno contraddicono e le proprie difese, così come ha fatto la sentenza impugnata. E ciò anche se la stessa sentenza ha ritenuto di estendere il litisconsorzio alla Regione Piemonte, che come emerge dai precedenti giurisprudenziali richiamati non risulta in alcune delle domande spiegate dalla B..

In considerazione delle particolarità anche di carattere processuale si ravvisano giustificate regioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara assorbito l’incidentale. Compensa le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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