Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-09-2011) 14-10-2011, n. 37096

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Nocera Inferiore, giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da C. A., volta alla declaratoria della continuazione tra (a) i reati di omicidio volontario (omicidio dei fratelli M.) e connessi, compiuti sino al 16.3.1991, oggetto della sentenza di condanna della Corte di assise di appello di Napoli del 29.9.2004, definitiva il 25.5.2005, e (b) il reato di associazione di stampo mafioso, commesso sino al 1995, oggetto della sentenza di condanna del Tribunale di Nocera Inferiore in data 26.3.2007, definitiva il 17.11.2009.

A ragione della decisione, il Tribunale affermava che la sentenza della Corte di assise di Napoli, riformata solo per la pena in appello, aveva affrontato la questione della continuazione tra il delitto associativo e i vari omicidi commessi per finalità mafiose e l’aveva riconosciuto solo per alcuni fatti omicidiari, specificamente indicati, tra i quali non era annoverato l’omicidio dei fratelli M.. Secondo ricostruzioni acclarate, inoltre, il carattere federativo dell’associazione camorristica facente capo a A. C. e a G.P. comportava che l’appartenenza a una delle sue articolazioni territoriali si risolveva nell’appartenenza alla federazione. Su tali basi affermava dunque che in relazione alla continuazione richiesta dal C. vi era stata "già delibazione in sede cognitiva", con conseguente preclusione per il giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 671 c.p.p., comma 1. 2. Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore avvocato Antonio Sarno, che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata denunziando violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

Afferma che il Tribunale non aveva evidenziato nè considerato che nell’ambito del procedimento celebrato dalla Corte di assise il C. non era imputato di associazione di stampo mafioso; non erano per l’effetto a lui riferibili, e per lui preclusive, le statuizioni del giudice del merito in ordine alla continuazione tra il delitto associativo e il fatto omicidiario. Per altro, la Corte di appello non aveva affatto espressamente escluso l’esistenza di un medesimo disegno criminoso con riguardo all’omicidio M., limitandosi a tacere sul punto: cosa che ben poteva essere collegata alla mancanza di una specifica richiesta delle parti.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

Il provvedimento impugnato afferma l’esistenza di preclusione da giudicato, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., comma 1, in relazione al riconoscimento della continuazione tra il delitto di associazione mafiosa, per il quale il C. è stato condannato con sentenza del 2007 (irrevocabile nel 2009) e l’omicidio M. per il quale è stato condannato con sentenza del 2000 (irrevocabile nel 2005), sostenendo che la continuazione era stata già considerata nella sentenza della Corte di assise e che per l’omicidio M. non era stata riconosciuta.

Ma, come giustamente osserva il ricorrente, il giudicato non può che formarsi in relazione alla medesima questione e al medesimo soggetto, e ai fini dell’esistenza della continuazione non può dunque ravvisarsi preclusione discendente dal giudizio di merito nei confronti di soggetto che all’epoca della decisione non era ancora imputato nè era stato giudicato per taluni dei fatti da prendere in considerazione.

Ha, per altro, ragione il ricorrente anche quando osserva che la preclusione può discendere soltanto da una esplicita deliberazione sul punto in discussione, non dall’assenza di sua considerazione.

Tanto non esclude, ovviamente, che dalle ragioni che sostengono la decisione della Corte di assise, purchè rivisitate alla luce degli ulteriori elementi emergenti dalla sentenza di condanna del C. per associazione di stampo mafioso, il Giudice dell’esecuzione non possa trarre argomenti di valutazione. Ma questo appartiene all’ambito del giudizio di merito, che il Tribunale avrebbe dovuto svolgere e che invece non ha svolto, erroneamente affermando che tale possibilità gli era preclusa.

2. L’ordinanza impugnata deve per conseguenza essere annullata, con rinvio per nuovo esame al tribunale di Nocera Inferiore.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Nocera Inferiore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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