Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-09-2011) 14-10-2011, n. 37095 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la decisione in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, decidendo quale giudice dell’esecuzione accoglieva la richiesta avanzata ex art. 671 cod. proc. pen. da B.P. e riconosceva la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: (a) in data 17.12.2002, irr. il 12.6.2003 del Tribunale per i minorenni di Taranto; (b) in data 14.12.2007, irr. il 22.1.2008, dello stesso Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto.

2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunziando:

2.1. l’incompetenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto quale giudice dell’esecuzione, dal momento che il B. era detenuto in espiazione di un cumulo di condanne che comprendeva, quale ultima, quella infittagli dal Tribunale di Taranto in composizione monocratica in data 11.12.2008, irr. il 3.6.2009;

2.2. violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al riconoscimento della continuazione per fatti distanti temporalmente quasi cinque anni.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il primo motivo è fondato ed assorbente.

E’ infatti principio assolutamente consolidato, e condiviso dal Collegio, che per ragioni di economia e di razionalità dell’ordinamento, le quali impongono che l’esecuzione debba essere per quanto possibile demandata allo stesso giudice, il giudice dell’esecuzione deve essere individuato in modo unitario sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, quale che sia l’oggetto sul quale egli debba pronunciarsi, e quindi anche se la sentenza predetta sia estranea al tema della decisione richiestagli (cfr. Sez. 1, n. 3812 del 25.6.1998, Marasco; Sez. 1, n. 374 del 14.1.1999, Di Nisio; Sez. 1, n. 6270 del 16.11.1999; Sez. 1, n. 15711 del 7.3.2003; Sez. 1, n. 16494 del 24.3.2004; Sez. 2 n. 23208 del 12.5.2004; Sez. 1 n. 46049 del 3.11.2004; Sez. 1 n. 40390 del 17.9.2004 Grosso; Sez, 1, n. 19466 del 5.5.2008) essendo addirittura irrilevante l’assenza di un provvedimento di cumulo da parte del pubblico ministero (Sez. 1, n. 364 del 21/11/2007, Gianfelice) o la circostanza che la questione proposta riguardi decisione emessa da altro giudice (Sez. 1, n. 23208 del 12.5.2004, Salah).

Ora, nel caso in esame è pacifico (in base al provvedimento di cumulo richiamato dal ricorrente) che il B. stava eseguendo più condanne, l’ultima delle quali è quella inflittagli dal Tribunale di Taranto in composizione monocratica divenuta irrevocabile il 3.6.2009, prima della istanza su cui ha deciso il provvedimento impugnato, che era del 15.10.2010.

Funzionalmente competente a decidere era dunque detto Tribunale e non il Giudice per le indagini preliminari adito.

2. Il provvedimento impugnato deve per conseguenza essere annullato senza rinvio, e gli atti vanno trasmessi al Tribunale monocratico d Taranto, perchè decida sulla richiesta del B..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale monocratico di Taranto per quanto di competenza.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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