Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-03-2012, n. 4896 Lavoro straordinario e notturno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del lavoro di Messina accoglieva parzialmente le domande proposte da S.S. nei confronti di T.A. e condannava quest’ultimo al pagamento in favore del ricorrente delle somme di cui alla sentenza per differenze retributive e TFR per il lavoro svolto alle dipendenze di questi.

La Corte di appello di Messina respingeva l’appello del T. e l’appello incidentale dello S..

La Corte territoriale rilevava che lo S. aveva dedotto di aver lavorato con orario pieno per 40 ore settimanali nonchè il sabato mattina, che lo straordinario andava riferito alla prestazione effettuata il sabato perchè il CCNL prevedeva lo svolgimento di un orario di lavoro di 40 ore su cinque giornate lavorative. La prova dell’orario nei 5 gg. alla settimana era stata effettivamente raggiunta e la somma specificata nelle conclusioni del ricorso era stata richiesta solo in via indicativa e con riferimento anche a quelle somme minori o maggiori eventualmente risultanti dalla CTU. Anche le altre voci per differenze retributive erano state richieste senza una quantificazione esatta, ma con riferimento a quanto dovuto per contratto o a quanto sarebbe stato accertato tramite consulenza tecnica. L’eccezione di prescrizione di parte dei crediti era tardiva.

Ricorre il T. con sei motivi, resiste controparte con controricorso. Il ricorrente ha prodotto memoria difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddico ria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio:

si era tenuto conto delle sole dichiarazioni della teste To.

A., mentre il t.a. aveva dichiarato addirittura di odiare il convenuto Non era vero che il Tribunale, come affermato dalla Corte territoriale, avesse esaminato e valutato i testi di entrambe le parti, mentre si era basato sulle sole dichiarazioni della prima teste, per giunta travisate. Non si era quindi risposto alla censure mosse nel primo motivo del ricorso in appello ed inoltre non si era spiegato perchè si era ritenuto attendibili le dichiarazioni della To.An. e non quelle del T. G..

Il motivo è infondato. Nella motivazione della sentenza impugnata emerge, al primo periodo, che la Corte territoriale ha ritenuto provato lo svolgimento del dedotto lavoro straordinario il sabato alla luce delle dichiarazioni dei testi, evidentemente sulla base di un esame diretto delle testimonianze, mancando in questo periodo ogni riferimento all’accertamento svolto dal Giudici di primo grado.

La Corte territoriale ha comunque aggiunto che non poteva considerarsi insufficiente la motivazione del Giudice di primo grado che aveva complessivamente valutato le dichiarazioni rese dai testi ritenendo provato l’orario dedotto nei primi 5 gg. della settimana in relazione alla fascia oraria di apertura dell’officina. La motivazione appare pertanto congrua ed esauriente: peraltro nel motivo non sono indicati elementi specifici di contraddizione tra le due testimonianze di cui si discute, nè sono indicate le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalla teste To.An. sarebbero state travisate (emerge dal mero stralcio delle dichiarazioni rese dalla teste – e riportate in altro modo nel controricorso- lo svolgimento di attività lavorativa il sabato). Si tratta peraltro di censure di merito, non circostanziate con specifico riferimento a dati processuali che dimostrino la dedotta contraddittorietà della motivazione.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

L’orario di lavoro emergente della dichiarazioni dei testi era minore di quello riconosciuto dai Giudici di merito.

Il motivo è infondato in quanto la Corte territoriale ha osservato che, alla stregua del CCNL (peraltro non prodotto unitamente al ricorso, nel quale non è indicato neppure l’incarto processuale ove lo stesso sia reperibile), l’orario di lavoro di 40 ore era articolato su cinque giorni la settimana e che, quindi, la prestazione effettuata nella giornata di sabato doveva essere considerata lavoro straordinario alla luce di quanto riferito dai testi. Le censure sono di fatto e comunque non colpiscono il nucleo della motivazione che riguarda la prestazione effettuata di sabato, cioè dopo lo svolgimento dell’orario di lavoro contrattualmente previsto che è, come già osservato, articolato su 5 gg. lavorativi.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per la controversia.

La richiesta per lavoro straordinario era stata fissata in una precisa somma, inferiore (e di molto) a quanto poi liquidato dal Giudice di prime cure.

Il motivo è infondato: la Corte di appello ha infatti già risposto sul punto osservando che la richiesta avanzata nel ricorso era stata operata solo in via approssimativa con una "clausola di apertura" alle somme maggiori e minori che fossero risultate come dovute in base alla chiesta CTU, clausola perfettamente legittima (cfr. Cass. n. 6350/2010, Cass. n. 16783/2006) che come tale non viene contestata nel ricorso. Si assume che la quantificazione del dovuto a titolo di lavoro straordinario era chiara e specifica, ma tale assunto risulta smentito da quanto osservato dalla sentenza impugnata, nè si riportano le conclusioni del ricorso introduttivo onde smentire per tabulas quanto osservato nella sentenza impugnata. Non emerge, quindi, alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., per essere stata accolta la domanda oltre il quantum indicato nell’atto introduttivo.

Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per la controversia. Era stato calcolato un importo di maggiorazione più alto di quello dovuto alla luce del CCNL per il lavoro straordinario riconosciuto, in quanto l’orario straordinario si era distribuito su sei giorni.

Il motivo è infondato in quanto la Corte territoriale ha accertato che l’orario straordinario effettuato era quello relativo alla giornata di sabato, posto che il CCNL prevedeva lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria di 40 ore su cinque giorni e pertanto su tali ore sono state applicate le maggiorazioni. Peraltro il CCNL le cui disposizioni in tema di maggiorazioni sul lavoro straordinario svolto non è stato prodotto, nè si è indicato l’incartamento processuale ove questo sia in ipotesi reperibile, nè si sono riprodotte le clausole contrattuali richiamate nel corpo del ricorso.

Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per la controversia. Si era fatto riferimento in ricorso per la richiesta relativa alle ferie non godute a quanto risultava dalle buste paga, mentre era stato riconosciuto un importo superiore non attestato dalle dette buste paga. Nel motivo successivo (sesto) si sviluppano le medesime doglianze in relazione all’indennità permessi non usufruiti, richiesti con riferimento ai dati emergenti nelle buste paga.

I detti motivi appaiono infondati alla luce di quanto prima esposto in relazione al terzo motivo posto che, come accertato dalla Corte di appello, la "clausola di apertura" riguardava tutte le voci richieste. In ogni caso il riferimento alle buste paga, dalle quali emergeva che comunque alcuni periodi di ferie non erano stati goduti ed alcuni permessi non usufruiti, non significa affatto che la domanda fosse stata limitata alla corresponsione di una indennità pari alle sole ferie così attestate, posto che sul punto è stata chiesta ed ottenuta una consulenza tecnica. Nè per smentire quanto accertato in sentenza si sono neppure riprodotte nel corpo del ricorso le conclusioni del ricorso di primo grado.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite, liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE:

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 40,00 per esborsi ed in Euro 3.000,00 per onorari di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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