Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-03-2012, n. 4895 Assunzione obbligatoria di mutilati ed invalidi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 17-3-2003 V.C. citava in giudizio il Consorzio di Bonifica 2 di Palermo e, previa declaratoria del suo diritto all’assunzione da parte dell’ente convenuto, ne chiedeva la condanna a corrispondergli il risarcimento del danno patito da commisurarsi alla retribuzione mensile di Euro 1.620,00 dalla data dell’avviamento al lavoro adottato nei suoi confronti, quale disabile, dall’Assessorato Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione con provvedimento del 5-2-2001. 11 Consorzio convenuto si costituiva e deduceva l’infondatezza della domanda assumendo l’illegittimità dell’atto di avviamento sia perchè, L.R. n. 12 del 1991, ex art. 1 e L. n. 68 del 1999, art. 19, le assunzioni potevano avvenire solo mediante selezione pubblica, sia perchè, L.R. n. 45 del 1995, ex art. 32, era vietato ai Consorzi di procedere a nuove assunzioni sotto qualsiasi forma.

Anche l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste si costituiva ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il G.L. del Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1667/2006 dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato e, ritenuto illegittimo, per violazione della L.R. n. 45 del 1995, art. 32. Fatto di avviamento al lavoro, rigettava la domanda, evidenziando che a norma dell’art. 14 dello Statuto, la Regione Sicilia gode in materia di bonifica di potestà legislativa esclusiva.

Con ricorso depositato l’1-12-2005 il V. proponeva appello avverso la detta sentenza deducendone l’erroneità.

Il Consorzio si costituiva contestando la fondatezza del gravame.

L’Assessorato si costituiva ed eccepiva il giudicato interno sulla statuizione con la quale il primo giudice aveva dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva.

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza depositata il 10-11-2009, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava il diritto del V. ad essere assunto dal Consorzio di Bonifica (OMISSIS) di Palermo e condannava quest’ultimo a risarcire al V. il danno patito, da commisurarsi alla retribuzione mensile di Euro 1.620,00 dalla data dell’avviamento al lavoro fino alla data della effettiva assunzione. Condannava, infine, il Consorzio a pagare al V. le spese del doppio grado e compensava le spese di appello tra l’Assessorato e il V..

In sintesi la Corte territoriale, rilevato il giudicato interno in ordine al difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato Regionale, affermava che la L.R. n. 45 del 1995, art. 32, norma di carattere generale, non poteva travolgere le disposizioni di carattere speciale riguardanti le assunzioni obbligatorie degli invalidi che trovavano la loro disciplina nella legge statale n. 68 del 1999 e per la Regione Sicilia nella LR. n. 12 del 1991. Inoltre nella fattispecie neppure sussisteva un contrasto con la L.R. n. 12 del 1991, art. 10, in quanto non v’era selezione da potersi avviare da parte del Consorzio, tenuto conto che il criterio selettivo per gli invalidi era costituito dal "maggior grado di invalidità" e che "essendo stata avviata una sola unità operativa nessun potere di valutazione comparativa circa un grado pattare di invalidità residuava in capo al detto Consorzio".

Per la cassazione di tale sentenza il Consorzio di Bonifica (OMISSIS) Palermo ha proposto ricorso con due motivi.

Il V. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con due motivi.

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale il Consorzio, denunciando violazione della L.R. n. 45 del 1995, art. 32 e della L.R. n. 12 del 1991, art. 10, deduce che "la Legge Statale n. 68 del 1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, prevede generali obblighi di assunzione in capo ai datori di lavoro pubblici e privati, ma detta legge però all’art. 19 prevede una riserva di competenza a favore delle Regioni a statuto speciale. La Regione Sicilia, quindi, "con la L. n. 45 del 1995 ha posto un freno alle assunzioni nei Consorzi di Bonifica con ciò ponendo in essere una normativa valida ed efficace nel proprio territorio".

Essendo, poi, il ricorrente un ente pubblico economico sottoposto al controllo ed alla vigilanza dell’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, nella specie la materia delle assunzioni è disciplinata dalla L.R. n. 12 del 1991.

In sostanza secondo il ricorrente "nella materia oggetto del presente giudizio la potestà della Regione Siciliana è piena ed esclusiva" con la conseguente applicazione nella fattispecie tanto del disposto della L. n. 45 del 1995, quanto del disposto della L.R. n. 12 del 1991, art. 10.

Il Consorzio inoltre aggiunge che anche la successiva L.R. n. 25 del 2008 ha disposto ancora una volta il divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale per le amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, e richiama il parere dell’Ufficio Legislativo della Regione del 7-10-2009, che ha evidenziato come l’esigenza di contenimento della spesa pubblica imponga l’operatività del divieto anche con riferimento alle assunzioni obbligazione (come del resto previsto dal legislatore statale con il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 7).

Con il secondo motivo il ricorrente principale, denunciando violazione della L. n. 68 del 1999, art. 19 e dell’art. 14 lett. b dello Statuto Regione Siciliana, deduce che, "poichè alla luce del menzionato art. 19 sono salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale…, atteso che l’art. 14 lett. b) dello Statuto, prevede per la Regione Siciliana legislazione esclusiva nella materia "Bonifica", ne discende che tutte le varie norme che hanno posto esplicitamente ai Consorzi il divieto di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove assunzioni di personale devono trovare espressa e specifica applicazione nella odierna fattispecie anche sotto tale ulteriore profilo".

Entrambi i motivi, che in quanto connessi fra loro possono essere trattati congiuntamente, risultano infondati.

In primo luogo sulla scorta di quanto affermato dalla Corte Costituzionale già con la sentenza n. 7 del 1957 va ritenuto che "nella materia riguardante l’assistenza sociale, attribuita dall’art. 17, lett. f dello Statuto alla competenza legislativa concorrente della Regione siciliana, è compresa anche quella relativa alla disciplina del collocamento della mano d’opera; funzione questa che ha lo scopo essenziale e preminente di assistere i lavoratori specialmente nel periodo critico della disoccupazione".

Inconferente risulta, quindi, il richiamo fatto dal ricorrente all’art. 14, lett. b, riguardante propriamente la materia della "bonifica", ma non di certo anche la disciplina del collocamento obbligatorio, seppure presso gli enti di bonifica.

Orbene la potestà legislativa concorrente della Regione siciliana nella materia in questione (rapporti di lavoro, previdenza e assistenza sociale) incontra il limite dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, i quali – come è stato da ultimo precisato da Cass. 3-6-2011 n. 12131 – "costituiscono un punto di riferimento che deve essere valorizzato in un’interpretazione costituzionalmente orientata della legislazione regionale", così verificandosi "una dinamica analoga a quella che si ha (cfr. C. d.S. Ad. Plen. n. 2 del 2008) nel momento in cui il legislatore nazionale interviene in una materia rimessa alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regione, ai sensi dell’art. 117 Cost., con disposizioni che hanno carattere di principi fondamentali della materia stessa", con la conseguenza che viene a determinarsi "un’insanabile incompatibilità che si risolve con la provvisoria prevalenza della legislazione statale, nelle more dell’adeguamento della legislazione regionale".

Pertanto, come affermato da Cass. n. 12131/2011 citata, "in tema di collocamento obbligatorio (in quel caso di centralinisti telefonici non vedenti della Regione Sicilia) con riferimento al rifiuto di assunzione da parte del datore di lavoro, il rapporto tra la L.R. Sicilia 30 aprile 1991, n. 12, art. 10 e la L. 12 marzo 1999, n. 68, in ragione dei limiti alla potestà legislativa regionale stabiliti dal l’art. 17 dello Statuto di autonomia, deve essere risolto alla luce del principio di cedevolezza delle disposizioni regionali che non siano compatibili con i principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato contenuti nella legislazione statale sopravvenuta".

Lo stesso può affermarsi anche con riferimento, nella specie, al rapporto tra la L.R. n. 45 del 1995, art. 32 e la L. n. 68 del 1999, dovendo parimenti il divieto di nuove assunzioni previsto dal citato art. 32 cedere di fronte ai principi ed interessi generali disciplinati dalla L. n. 68 del 1999.

Peraltro nel quadro così delineato neppure può assumere rilevanza in senso contrario il richiamo fatto dal ricorrente alla disciplina statale di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 17, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009 (poi abrogato dal D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 8 septies, convertito con modificazioni dalla L. n. 25 del 2010), in quanto tale norma statale ha stabilito espressamente che, nello specifico divieto di nuove assunzioni dalla stessa contemplato, fossero comprese quelle "già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale".

Da ciò certamente non può ricavarsi un principio generale (come in sostanza invocato dal Consorzio ricorrente) secondo cui le assunzioni obbligatorie dei disabili siano di per sè comprese in qualsiasi divieto di nuove assunzioni.

Del resto un siffatto principio generale neppure potrebbe ricavarsi dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6, comma 6, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso articolo "non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette", così contemplando espressamente nel relativo divieto anche le assunzioni de quibus, ma soltanto nel"ipotesi in cui le amministrazioni siano inadempienti rispetto a quanto previsto nello stesso articolo.

Il ricorso principale va pertanto respinto.

Fondato è invece il ricorso incidentale, con il quale il V. lamenta che la Corte di merito "nel determinare il danno nella misura richiesta dal ricorrente, pari ad Euro 1.620.00 mensili a far data dal 5-2-2001, non ha aggiunto a tale somma nè gli interessi nella misura legale, nè la svalutazione monetaria" e censura la impugnata sentenza sia sotto il profilo della violazione dell’art. 429 c.p.c. sia della violazione degli artt. 1223, 1224, 1219 c.c..

Osserva il Collegio che al credito risarcitorio riconosciuto al V., costituente comunque "credito di lavoro", andava applicato l’art. 429 c.p.c., comma 3, dovendo così condannarsi il Consorzio al pagamento anche degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, come previsto dalla detta norma.

In tal senso, in relazione all’accoglimento del ricorso incidentale, la impugnata sentenza va cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, condannandosi il Consorzio al pagamento anche della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.

In ragione, poi, della soccombenza, vanno confermate le statuizioni sulle spese dei giudizi di merito, così come determinate dalla Corte di Appello nei confronti del Consorzio di Bonifica, con distrazione in favore dell’avv. Filippo Vitrano, anticipatario, mentre lo stesso Consorzio va condannato a pagare al V. anche le spese del giudizio di legittimità.

Ricorrono infine giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo tra il V. e l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie l’incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, condanna il Consorzio di Bonifica al pagamento anche della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti al saldo; conferma le statuizioni sulle spese così come determinate dalla Corte di Appello nei confronti del Consorzio di Bonifica, con distrazione in favore dell’avv. Filippo Vitrano;

condanna il Consorzio di Bonifica al pagamento in favore del V. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA; compensa le spese dell’intero processo tra il V. e l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2012

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