Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 14-10-2011, n. 37364

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Genova, con la sentenza del 12 maggio 2010 ha confermato la sentenza del Tribunale di Chiavari del 20 dicembre 2006 con la quale S.D. era stato condannato per il delitto di minacce aggravate nei confronti di Se.Gi..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando quale unico motivo una motivazione illogica circa la ricostruzione dei fatti.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In primo luogo, perchè i motivi ripetono pedissequamente le doglianze già proposte avanti la Corte territoriale e dalla stessa correttamente e logicamente disattese.

3. In secondo luogo, perchè, quanto alla sussistenza della penale responsabilità dell’imputato, si chiede a questa Corte non una valutazione in merito a considerazioni in punto di diritto bensì l’esame di circostanze di fatto (ricostruzione degli accadimenti e testimonianza M.) che, da un lato, sono già state acclarate dai Giudici del merito con motivazione pienamente logica e, d’altra parte, non possono essere riesaminate, proprio per la loro logicità, da questa Corte di legittimità. 4. Dalla declaratoria d’inammissibilità del ricorso deriva, infine, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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