Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 14-10-2011, n. 37363

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza del 14 giugno 2010 ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 24 novembre 2006 con la quale C.E., C.B. e C. F. erano stati condannati per il delitto di percosse nei confronti di T.A..

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, a mezzo del loro difensore, lamentando quale unico motivo la mancata declaratoria di prescrizione avanzata alla udienza 14 giugno 2010.

Motivi della decisione

1. Deve procedersi all’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per essere l’ascritto reato estinto per intervenuta prescrizione.

2. Occorre precisare come il termine di prescrizione applicabile sia quello di cui alla novella della L. n. 251 del 2005, posto che il fatto benchè commesso in epoca antecedente è stato giudicato in primo grado (24 novembre 2006) dopo l’entrata in vigore della indicata normativa.

Applicando, quindi, il termine di anni sette e mesi sei con decorrenza (OMISSIS) (data di commissione del fatto) si giunge alla data del 23 gennaio 2009 a cui deve aggiungersi un mese e giorni ventisei di sospensione nel giudizio di prime cure (29 settembre 2006 – 24 novembre 2006) con data finale al 21 marzo 2009.

Alla prima udienza avanti la Corte territoriale, tenutasi effettivamente il 14 giugno 2010, in considerazione del rinvio dall’originaria data del 2 aprile 2010 per l’astensione degli avvocati con ulteriore sospensione del termine prescrizionale di mesi due e giorni quattordici che, però, nulla toglie e nulla aggiunge al calcolo prescrizionale dianzi evidenziato, il reato ascritto agli odierni ricorrenti era già estinto per prescrizione.

3. S’impone, in definitiva, l’annullamento senza rinvio dell’impugnata decisione.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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