Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 14-10-2011, n. 37362

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza del 23 aprile 2010 ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 15 ottobre 2007 con la quale G.R. era stato condannato per furto aggravato e false attestazioni sul proprio stato personale ad un Pubblico Ufficiale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, lamentando quale unico motivo una violazione della legge e una omessa motivazione in merito alla sussistenza delle contestate aggravanti.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In primo luogo, perchè i motivi ripetono pedissequamente le doglianze già proposte avanti la Corte territoriale e dalla stessa correttamente e logicamente disattese.

3. In secondo luogo, perchè, quanto alla sussistenza delle contestate aggravanti, si chiede a questa Corte non una valutazione in merito a considerazioni in punto di diritto bensì l’esame di circostanze di fatto (esposizione alla pubblica fede dell’auto e l’utilizzo della violenza sulle cose) che, da un lato, sono già state acclarate dai Giudici del merito e, d’altra parte, non possono essere riesaminate da questa Corte di legittimità. 4. Dalla declaratoria d’inammissibilità del ricorso deriva, infine, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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