Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-03-2012, n. 4992 Risoluzione del contratto per inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 5.5.2003 la sas immobiliare Nuvolera conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Brescia i coniugi A. M. e V.M.F., deducendo che i convenuti detenevano senza titolo un fabbricato che essa attrice aveva acquistato dalla soc. Delta Immobiliare. I convenuti, nel costituirsi precisavano che il cespite immobiliare in questione, era stato da essi in precedenza ceduto, insieme ad altri immobili di loro proprietà, alla soc. Ecopargas e da questa poi alienato ad altri soggetti (certo B.T.T., Delta Immobiliare) fino a pervenire all’odierna attrice. Aggiungevano però che la predetta soc. Ecopargas si era resa inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti a suo tempo, di talchè essi erano stati costretti a citarla avanti al tribunale di Roma per ottenere la declaratoria di simulazione dei predetti atti e in subordine la risoluzione della vendita dell’immobile in questione, in modo che esso potesse tornare di loro proprietà. Poichè tale causa era ancora pendente presso la Corte di Cassazione, i convenuti eccepivano la litispendenza e/o la continenza della causa de qua con il suddetto giudizio e comunque la pregiudizialità di quest’ultimo rispetto a quello in questione. L’adito tribunale di Brescia accoglieva la domanda attrice, rigettando tutte le eccezioni dei convenuti che condannava all’immediato rilascio dell’immobile.

Avverso la predetta sentenza proponevano appello i coniugi M. – V. insistendo sulle varie già proposte eccezioni di litispendenza , pregiudizialità e sulla sospensione del giudizio in esame in attesa della definizione del precedente giudizio pendente presso la Cassazione tra essi appellanti e la spa Europargas. Anche l’adita Corte d’Appello di Brescia però, con sentenza n. 339/10 depos. in data 16.4.2010 rigettava l’appello, condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali; la Corte ribadiva le tesi già espresse dal primo giudice, sottolineando peraltro la chiara infondatezza dell’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c. che ad avviso degli originari convenuti poteva essere opposta anche nei confronti della Immobiliare Nuvolera, attesa l’avvenuta trascrizione della loro domanda di risoluzione per inadempimento.

Avverso la predetta sentenza i coniugi M.A. e V. M.F. ricorrono in cassazione formulando n. 5 censure;

resiste con controricorso la società intimata.

Motivi della decisione

Osserva preliminarmente il Collegio che la più volte ricordata causa vertente tra i coniugi M. – V. e la Ecopargas risulta ormai definita con sentenza di questa Corte n. 21442/2010 di talchè la domanda a suo tempo proposta dai medesimi contro la Ecopargas è stata definitivamente e incontrovertibilmente rigettata.

Conseguentemente è venuto meno ogni loro interesse nella presente causa, atteso che i primi 4 motivi presuppongono necessariamente la pendenza del giudizio ritenuto pregiudiziale (si eccepisce infatti la violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 39, 295 c.p.c. in relazione alla ritenuta inapplicabilità della litispendenza e/o continenza; la sospensione necessaria per pregiudizialità nonchè dell’omessa motivazione circa il rigetto della istanza di sospensione facoltativa del processo). Per quanto riguarda infine il 5 motivo del ricorso, con esso gli esponenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. avverso il rigetto dell’eccezione d’inadempimento e la sua conseguente opponibilità nei confronti della terza Immobiliare Nuvolera.

La doglianza è priva di pregio perchè – come ribadito dai giudici di merito – nel caso di specie non è ipotizzabile alcuna prestazione contrattuale corrispettiva fra M. – V. e l’Immobiliare Nuvolera nè di conseguenza reciproche inadempienze dei i medesimi (v. Cass . n. 13840 del 09/06/2010).

In conclusione il ricorso dev’essere rigettato. Le spese processuali per il principio della soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.400,00, di cui Euro 2.200,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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