Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 14-10-2011, n. 37360

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza del 10 febbraio 2010 ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 14 marzo 2008 con la quale P.S. era stato condannato per false attestazioni sul proprio stato personale ad un Pubblico Ufficiale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, lamentando quale unico motivo una violazione della legge processuale, nascente dalla omessa notifica al difensore di fiducia della fissazione dell’udienza per il giudizio di appello venti giorni prima dell’udienza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. E’ noto che l’inosservanza del termine di venti giorni stabilito dall’art. 601 c.p.p., comma 5, per la notifica dell’avviso al difensore, non integri una nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c) e dell’art. 179 c.p.p. ma una nullità relativa che deve esser dedotta nel termine previsto dall’art. 491 c.p.p., con la conseguenza che la relativa eccezione non può esser proposta per la prima volta in sede di legittimità (v. Cass. Sez. 5, 18 febbraio 2009 n. 17694).

Nè può parlarsi, nel caso di specie, di omessa notifica al difensore di fiducia in quanto dagli atti allegati al ricorso risulta l’invio di un fax dalla cancelleria della Corte di Appello al difensore di fiducia in data 8 gennaio 2010 per cui deve presumersi, in difetto di prova contraria che non può consistere in un’attestazione dell’Ufficio Unep, che è soggetto diverso dalla cancelleria che aveva inviato il fax, che lo stesso sia stato ricevuto dal difensore stesso.

3. Dall’inammissibilità del ricorso deriva, in definitiva, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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