Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 14-10-2011, n. 37359

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Milano, Sezione per i Minorenni con la sentenza del 20 novembre 2008 ha parzialmente confermato, riducendo la pena a seguito dell’avvenuta derubricazione da reato consumato a tentato, la sentenza del Tribunale dei Minorenni di Milano del 21 febbraio 2006 con la quale S.D. e B.R. erano state condannate per tentato furto aggravato in concorso.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambe le imputate, a mezzo del proprio comune difensore, lamentando:

a) una violazione delle norme processuali, con riferimento alla notifica dell’estratto contumaciale dell’impugnata sentenza senza emissione di nuovo decreto di irreperibilità delle imputate;

b) una erronea quantificazione della pena.

Motivi della decisione

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. La prima censura, in rito, concerne la pretesa mancata rinnovazione del decreto di irreperibilità delle imputate prima della notifica dell’estratto contumaciale dell’impugnata sentenza, con conseguente nullità di ordine generale e assoluta.

Di converso, trattasi di una nullità di ordine generale ma a regime intermedio verificatasi nel corso del giudizio, per cui devesi ritenere l’intervenuta sanatoria, ai sensi dell’art. 183 c.p.p., lett. b), per effetto della rituale proposizione da parte delle imputate dell’impugnazione della sentenza di merito, con censure rivolte anche al contenuto dell’atto impugnato; il che rappresenta esattamente ciò cui era preordinata la notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di appello (v. Cass. Sez. 3, 15 novembre 2007 n. 181).

3. Ancora più inammissibile è il motivo di doglianza relativo all’erronea quantificazione della pena che è consentito, avanti questa Corte di legittimità, soltanto in presenza di una determinazione al di fuori dei limiti di legge: il che non è quanto avvenuto nella specie, avendo la Corte territoriale del pari correttamente motivato sul punto.

4. Per concludere, deve procedersi, in caso di diffusione del presente provvedimento, ad omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle ricorrenti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 del in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi.

Oscuramento dati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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