Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 14-10-2011, n. 37357

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza del 12 gennaio 2010 ha parzialmente confermato, riducendo la pena a quella della sola multa, la sentenza del Tribunale di Forlì del 17 ottobre 2007 con la quale C.R. era stato condannato per falso ideologico in certificazione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) una violazione di legge nascente dalla omessa valutazione di una testimonianza a discarico;

b) il mancato accertamento dell’intervenuta prescrizione del reato.

3. Risulta, altresì, pervenuta memoria difensiva nell’interesse del ricorrente.

Motivi della decisione

1. Deve sicuramente affermarsi l’inammissibilità del ricorso.

2. In primo luogo perchè i motivi di doglianza ricalcano pedissequamente quanto già esposto avanti la Corte territoriale.

3. In secondo luogo perchè la motivazione della Corte di Appello è non solo logica ma ispirata ai principi della materia, così come espressi pacificamente da questa Corte di legittimità. 4. La dedotta violazione di legge si sostanzia, in effetti, in una rilettura degli accadimenti processuali (in particolare della deposizione del teste G.) e alla luce di considerazioni personali del ricorrente che non solo non sono ammissibili avanti questa Corte di legittimità, che non è Giudice del fatto ma neppure valgono a scalfire il corretto convincimento espresso dalla Corte di appello.

5. L’accertata inammissibilità del ricorso impedisce, all’evidenza, di affermare l’avvenuta prescrizione dell’ascritto reato.

6. Dall’inammissibilità del ricorso deriva, per concludere, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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