Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 14-10-2011, n. 37355

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza del 22 aprile 2010 ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento dell’11 febbraio 2008 con la quale P.F., G.L., S.G. e L.R. erano stati condannati tutti per il delitto di associazione a delinquere nonchè ciascuno di essi per numerosi reati satellite di ricettazione, spendita di denaro falso e uso di documenti falsi.

Per quanto d’interesse del presente ricorso era stata pronunziata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, quanto all’associazione a delinquere, nei confronti del G., del S. e del L. e per alcuni reati satellite (capi 91 e 93) anche nei confronti del P..

Per il resto si era proceduto ad una rideterminazione della pena inflitta in prime cure.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per Cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori, lamentando:

P.F.:

a) una motivazione illogica in merito all’affermazione della sua penale responsabilità quale promotore dell’associazione a delinquere;

G.L.;

a) la mancata derubricazione dei contestati reati di cui all’art. 453 c.p. nella fattispecie di cui all’art. 455 c.p.;

b) la mancata declaratoria di prescrizione per i suddetti reati; e) l’erronea quantificazione della pena;

S.G.:

a) l’erronea mancata dichiarazione dell’intervenuta prescrizione per i reati fine per l’assenza d’impugnazione sul punto;

b) una violazione di legge e l’omessa motivazione a cagione della mancata riduzione della pena per l’applicazione del D.Lgs. n. 213 del 1998, art. 52 quater;

L.R.:

a) una motivazione insoddisfacente circa l’esclusione della diminuente dell’art. 648 c.p., comma 2.

Motivi della decisione

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Quanto al ricorso P. si osserva che:

a) la dedotta illogicità della motivazione dell’impugnata sentenza in merito all’affermazione della sua penale responsabilità in quanto promotore dell’associazione a delinquere si sostanzia, da un lato, in una questione di fatto non consentita avanti questa Corte di legittimità e, in ogni caso, smentita dalle risultanze processuali logicamente espresse dai Giudici di merito (in particolare dalle stesse affermazioni del correo G.).

3. Quanto al ricorso G. si osserva che:

a) la pretesa derubricazione del contestato delitto di cui all’art. 453 c.p. in quella meno grave di cui all’art. 455 c.p. non solo era stata già proposta e decisa dalla Corte di Appello ma tale decisione si appalesa, inoltre, conforme alla pacifica giurisprudenza di questa stessa Sezione della Corte (v. da ultimo Cass. Sez. 5, 3 giugno 2010 n. 26189);

b) è fondata, in diritto, la doglianza del ricorrente in merito alla non correttezza dell’impugnata decisione sul punto dell’affermazione dell’inapplicabilità della prescrizione dei reati per l’esistenza della c.d. formazione progressiva del giudicato, in quanto tale figura si evidenzia soltanto nelle ipotesi di annullamento parziale con rinvio della sentenza di condanna su punti diversi da quelli concernenti la responsabilità dell’imputato ma non anche, come nella specie, allorquando l’impugnazione, nella fase di merito, abbia investito soltanto alcuni punti e non anche il giudizio di responsabilità (v. Cass. Sez. 5, 30 settembre 2010 n. 43051): in ogni caso, l’affermazione dell’intervenuta prescrizione dei reati resta impedita dall’inammissibilità dei presenti ricorsi;

c) l’erronea quantificazione della pena è una doglianza inammissibile avanti la Corte di Cassazione se non se ne denunci una irrogazione al di là dei limiti di legge (v. per tutte Cass. Sez. 2, 17 aprile 2009 n. 27114): il che non è avvenuto nel caso di specie.

4. Quanto al ricorso S. si osserva che:

a) in merito alle doglianze circa la mancata applicazione della prescrizione ad opera della Corte territoriale valgono le stesse considerazioni già espresse sul punto di ricorso del coimputato G.;

b) la pretesa violazione dell’applicazione della diminuente di cui al D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, art. 52 quater (introdotto dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350 convertito nella L. 23 novembre 2001, n. 409) in realtà non è sussistente perchè tale normativa, emessa in occasione dell’entrata in corso legale dell’Euro, è applicabile esclusivamente alle falsificazioni concernenti tale moneta e non anche, come nella specie Dollari USA, alla falsificazione di monete in circolazione al di fuori dell’Unione europea.

5. Quanto al ricorso L. si osserva che:

a) la doglianza contenuta nel ricorso è, da un lato, del tutto generica e contravviene ictu oculi alle prescrizioni di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a) e c) e, in ogni caso, la Corte di Appello ha pure correttamente risposto sul punto.

6. Dalla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi deriva, in conclusione, la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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