Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-07-2011) 14-10-2011, n. 37091 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 1 febbraio 2011 il Tribunale di Verona applicava su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a B.A. la pena di otto mesi di reclusione, per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter.

Al prevenuto era stato contestato di essersi trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanamento impartitogli dal Questore di Verona, notificatogli in data 29 giugno 2010. 2. Avverso detta sentenza, ha interposto ricorso l’imputato, personalmente, chiedendone l’annullamento, per vizio di motivazione.

Motivi della decisione

1. La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5- ter, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore, ancorchè posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28.4.2011 (nell’ambito del processo El Dridi, C-61/11PPU), che ha affermato l’incompatibilità dì detta norma incriminatrice con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla "abolitio criminis": con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione – per via di interpretazione estensiva – alla previsione dell’art. 673 cod. proc. pen. (cft. Sez. 1, 28.4.2011, n. 22105 e 29.4.2011, n. 20130).

L’Intervenuta abolitio criminis, Impone quindi di risolvere il problema che si pone nella presente fattispecie, connotata dalla particolarità della inammissibilità del ricorso (avendosi riguardo a sentenza di applicazione della pena richiesta dalla stesso imputato, con motivazione che, ancorchè, succinta, sarebbe in astratto adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni), nel senso che l’incompatibilità è destinata a prevalere anche sulla causa di inammissibilità del ricorso, in quanto alla impossibilità di rilevare cause di non punibilità in costanza di ricorso inammissibile, resistono le ipotesi di successione di leggi, riconducigli all’art. 2 cod. pen.. La nozione di condanna, ricavabile da tale norma in combinato con l’art. 673 cod. proc. pen., non può essere difatti che ricondotta al giudicato formale e ciò comporta che, fin tanto che esso non si è formato, spetta al giudice della cognizione prendere atto, in particolare, della intervenuta abolitio criminis e annullare la condanna per fatto divenuto privo di rilievo penale.

Non si dispone la scarcerazione del ricorrente in quanto lo stesso risulta già scarcerato in data 1 febbraio 2011, con riferimento al titolo di detenzione rappresentato dalla sentenza ora annullata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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