Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-07-2011) 14-10-2011, n. 37088 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Il Tribunale di Trento, pronunciando in funzione di giudice dell’esecuzione sull’istanza proposta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., nell’interesse di G.T., diretta alla rideterminazione della pena inflitta al predetto con due sentenze di condanna irrevocabili – ivi compiutamente indicate e aventi ad oggetto, la prima, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e la seconda i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed agli artt. 648, 624 e 625 cod. pen. – in applicazione della disciplina del reato continuato, con ordinanza deliberata il 15 gennaio 2011, l’accoglieva ritenendola fondata, a ragione del rilievo che "la continuazione tra i due reati può essere ritenuta atteso che la illecita condizione di clandestino non ottemperante fu utilizzata per la consumazione dell’altro reato". 2. – II Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento ha proposto ricorso per cassazione avverso l’indicata ordinanza, chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 81 cod. pen. ed omessa motivazione, sul rilievo che l’applicazione della disciplina del reato continuato presuppone che la decisione di commettere I vari reati sia stata presa dall’agente in un momento precedente la consumazione del primo e sia stata estesa a tutti gli altri già programmati nelle loro linee generali, laddove nel caso in esame i reati commessi successivamente dal condannato si trovavano, rispetto al primo, in un rapporto di mera occasionante.

3. – Il difensore del condannato, con memoria in data 5 luglio 2011, ha chiesto di dichiarare inammissibile l’impugnazione, manifestamente infondata.

Motivi della decisione

1. – Rileva preliminarmente il Collegio che l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio in quanto il fatto (violazione dell’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato) oggetto della sentenza emessa il 31 ottobre 2008 dal Tribunale monocratico di Trento nei confronti di G.T. – che nelle more del presente giudizio è stato scarcerato il 28 aprile 2011 per concessione del beneficio della liberazione anticipata – non è più previsto come reato, il che comporta, in applicazione dell’art. 673 cod. proc. pen., che la predetta sentenza va revocata e che debba darsi comunicazione della presente decisione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento. Al riguardo va infatti rilevato che la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore, ancorchè posta in essere prima della scadenza del termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28.4.2011 (nell’ambito del processo El Dridi, C-61/11PPU), che ha affermato l’incompatibilità di detta norma incriminatrice con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla "abolitio criminis" con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione – per via di interpretativa estensiva – alla previsione dell’art. 673 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, 28.4.2011, n. 22105 e 29.4.2011, n. 20130).

Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni nella L. 2 agosto 2011, n. 129 – recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione alla direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari – ha quindi novato la fattisecie (sostanzialmente confermando l’intervenuta abolitio criminis). La nuova formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, introdotta con l’intervento normativo suindicato, non realizza, infatti, una continuità normativa con la precedente disposizione, non soltanto per lo iato temporale Intercorrente con l’effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessari ad integrare l’illecito delineato. Sul punto basterà ricordare che oggi alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (CIE). Il D.L. citato ha istituito dunque una nuova incriminazione, applicabile solo al fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della novella.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e visto l’art. 673 cod. proc. pen. revoca perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, la sentenza di condanna per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, emessa il 31 ottobre 2008 dal Tribunale monocratico di Trento nei confronti di G.T..

Dispone darsi comunicazione della decisione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *