Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-07-2011) 14-10-2011, n. 37087 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto penale emesso il 9 febbraio 2007, il G.i.p. del Tribunale di Palermo condannava A.M. alla pena di 600 Euro di Ammenda, siccome colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 660 cod. pen., perchè, con ripetute telefonate effettuate in orario notturno … arrecava per petulanza ed altri biasimevoli motivi molestia e disturbo a G.C.. In Palermo, nel febbraio 2005. 2. – Avverso tale decreto, il condannato proponeva opposizione chiedendo che il giudizio venisse celebrato nelle forme del giudizio immediato ma il G.i.p., con la sentenza indicata in epigrafe, rilevato che, medio tempore, nel novembre 2008, era maturato il termine prescrizionale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.M. per il reato ascrittogli, poichè estinto per sopravvenuta prescrizione.

3. – Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’ A., denunziandone l’illegittimità per violazione dell’art. 461 cod. proc. pen., per avere il G.i.p. emesso sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., pur non trovandosi nella condizione – necessaria per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., – di poter definire il processo attraverso una pronuncia che costituisce espressione di piena giurisdizione. A tal fine, si cita la decisione della 3^ sez. di questa Corte (la n. 20115 del 16 marzo 2004, imp. Prevedello, Rv.

228967) secondo cui "il giudice delle indagini preliminari investito da opposizione a decreto penale di condanna non può emettere "de plano" sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., in quanto l’esigenza di immediatezza nella declaratoria di una causa di non punibilità deve pur sempre trovare attuazione nelle forme ordinarie e nel rispetto del contraddicono e dei diritti delle parti, ma deve emettere, in assenza di specifiche richieste dell’opponente, decreto di giudizio immediato".

Motivi della decisione

1. – Il ricorso proposto nell’interesse dell’ A. è infondato.

Preliminarmente, si ritiene opportuno rammentare le scansioni temporali del presente procedimento e le ragioni del provvedimento impugnato.

1.1 – Ed invero, il G.i.p. del Tribunale di Palermo ha fondato la decisione qui impugnata sul presupposto che andava applicata la disciplina previgente alle modifiche apportate – in tema di prescrizione – dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, in quanto più favorevole all’imputato. Non essendo, poi, intervenuti fatti interruttivi, il termine massimo di prescrizione, rispetto alla data dì commissione del fatto, era decorso sin dal novembre 2003.

Pertanto, sebbene, in forza dell’opposizione, egli fosse competente solo per il rinvio a giudizio, ha scelto di dichiarare la causa estintiva fondandosi, pur non evocandolo espressamente, sull’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 444 del 10/03/1992, Rv. 189976, imp. Calza; Sez. 3, Sentenza n. 8838 del 20/11/2008, Rv. 242983, imp, Budel) secondo cui, quando il reato risulta estinto per prescrizione, il giudice deve pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. anche se il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari o all’udienza preliminare.

Orbene, se è pur vero, come precisato anche dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, che la giurisprudenza di legittimità, a seguito di un recente arresto delle Sezioni Unite (Sentenza n. 21243 del 25/03/2010, Rv. 246910, imp, Zedda) ritiene, in generale, che il G.i.p., successivamente all’opposizione a decreto penale di condanna, sia vincolato all’adozione degli atti di impulso previsti dall’art. 464 cod. proc. pen., e non possa pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto-reato dopo l’emissione del decreto nè revocare quest’ultimo fuori dei casi tassativamente previsti, nello specifico caso in esame questo Collegio non può tuttavia esimersi dal rilevare, che a fronte dell’immediata rilevabilità anche nel giudizio di legittimità di una causa di estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. dalla difesa dell’ A., per un verso, non viene indicato in ricorso alcun concreto e significativo elemento che potrebbe comportare il proscioglimento nel merito dell’imputato, nè, quel che più conta, risulta formulata un’espressa rinuncia alla prescrizione;

considerazioni queste, alle quali non può non discendere, anche per evidenti ragioni di economia processuale e di sollecita definizione dei giudizi, la conferma della declaratoria di estinzione del reato, per prescrizione.

2. – Al rigetto del ricorso consegue, per legge ( art. 616 cod. proc. pen.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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