T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 15-11-2011, n. 8846 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Su un fabbricato consistente del solo piano terra, contraddistinto in catasto al foglio 49, particella 749, sito in località "Bandinella Alta" – via dei Gelsomini n. 4, di proprietà del ricorrente, è stata eseguita una sopraelevazione, con realizzazione di un primo piano di 200 mq circa, alto da 2,20 m a 3,70 m circa, rinvenuto al momento del sopralluogo privo di tamponature e coperto con solaio in laterizio e getto di cemento armato.

Il terreno su cui insiste il manufatto interessato dalla suindicata sopraelevazione ricade in zona "Eagricola", in territorio sismico – zona 3.

In relazione alla suddetta sopraelevazione, con l’ordinanza 31.8.2006, n. 269, notificata in pari data, qui impugnata, è stata disposta l’immediata sospensione dei lavori ed è stata ingiunta la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, con previsione della sua acquisizione gratuita al patrimonio comunale e dell’area di sedime fino a 2.000 mq, per il caso di inottemperanza a tale ordine.

I motivi di doglianza dedotti sono i seguenti:

1) eccesso di potere: il provvedimento sarebbe estremamente generico e sarebbe viziato sotto diversi profili ed, in particolare, essendo stabilito che l’ordine di sospensione dei lavori debba precedere quello di demolizione, esso si discosterebbe dallo schema procedimentale previsto ex lege;

2) violazione di legge: l’ingiunzione in parola, oltre ad intimare la demolizione, contiene il preavviso di acquisizione della relativa superficie fondiaria, fino alla concorrenza di complessivi 2000 mq, quale effetto automatico alla scadenza del termine, ma in tal modo al provvedimento sarebbe conferita un’efficacia esecutiva non prevista dalla legge, essendo invece richiesti, quali requisiti, oltre alla notifica al proprietario, la mancata ottemperanza, da parte dell’intimato, la notifica all’interessato dell’accertamento di detta inottemperanza, titolo quest’ultimo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari; inoltre, in caso di sopraelevazione di preesistente fabbricato, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale sarebbe disposta illegittimamente, quando estesa all’area di sedime del fabbricato stesso, nonché alle aree asservite per la sua edificazione.

Si evidenzia, altresì, che, con riguardo al piano terra preesistente, in data 1.4.1986 la moglie del ricorrente – Sig.ra Di Giovannantonio Lea – avrebbe presentato domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985, con versamento degli oneri concessori e dell’oblazione.

L’eventuale demolizione dell’opera contestata andrebbe a colpire una porzione immobiliare oggetto di domanda di condono edilizio, mai rigettata, per la quale dovrebbe ritenersi formato il silenzio assenso.

Inoltre, il ricorrente si sarebbe attivato per presentare al Comune di Ardea domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, a suo dire, sussistendovi i presupposti.

Detto Ente si è costituito in giudizio, evidenziando che la domanda di condono edilizio, invocata da parte ricorrente, non riguarderebbe il piano terra del fabbricato sopraelevato ed, in relazione alla stessa, con raccomandata del 1998, ha chiesto integrazione documentale, senza ricevere riscontro, con conseguente improcedibilità dell’istanza stessa. Il fabbricato sarebbe, perciò, interamente abusivo.

Quanto poi alla domanda di sanatoria postuma, prodotta il 30.10.2006, ricadendo l’immobile in zona sismica, sarebbe necessaria la preventiva relativa autorizzazione; inoltre la zona "Eagricola", interessante l’area nella quale insiste il contestato abuso edilizio, richiederebbe due requisiti – il lotto di terreno minimo di tre ettari e la qualifica di coltivatore diretto in capo al proprietario – entrambi mancanti nella specie, per cui non sarebbe possibile assentirlo ex post. Infine, trattandosi di un’opera rilevante sotto l’aspetto ediliziourbanistico, sarebbe stato correttamente applicato l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Con ordinanza 24.3.2007, n. 1404, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale, limitatamente alla prevista misura dell’acquisizione al patrimonio comunale.

Nella pubblica udienza del 20.10.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1 – Con il presente gravame si censura l’ordinanza, individuata in epigrafe, con cui si dispone l’immediata sospensione dei lavori ed, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, si ingiunge la demolizione di una sopraelevazione di un manufatto preesistente abusivamente realizzata.

1.1 – Esso è destituito di fondamento per le ragioni di seguito evidenziate.

2 – La sopraelevazione in questione, tutt’altro che di lieve entità, integrando una superficie di 200 mq ed un’altezza variabile da 2,20 m a 3,70 m circa, costituisce un ampliamento del preesistente, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380/2001, avrebbe richiesto la previa acquisizione del permesso di costruire, pacificamente mancante.

Conseguentemente appare correttamente applicato l’art. 31 del medesimo citato d.P.R. n. 380/2001, che sanziona appunto con l’ingiunzione di demolizione gli interventi realizzati in assenza del permesso di costruire, con la previsione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere stesse e dell’area di sedime, per il caso di inottemperanza a tale ordine.

3 – In proposito deve dirsi che, come riportato nel provvedimento impugnato e differentemente da quanto assunto dalla parte ricorrente, tale acquisizione è stabilita ex lege, a seguito dell’inutile decorso del tempo non accompagnato, perciò, dalla demolizione dell’abuso, intimata al destinatario. L’accertamento dell’inottemperanza costituisce solo il presupposto per la materiale immissione in possesso dell’area acquisita e per la trascrizione nei registri immobiliari, quest’ultima evidentemente con funzione ed effetto oppositivi nei confronti dei terzi.

L’eventuale atto che rechi detta acquisizione ha solo carattere dichiarativo e non già costitutivo, proprio in quanto – si ribadisce – essa si perfeziona ex lege.

4 – Come stabilito nel predetto art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, la superficie dell’area da acquisire non deve essere superiore a dieci volte quella utile abusiva. Nella specie quella abusiva contestata è pari a 200 mq, mentre la superficie indicata quale da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale è di 2.000 mq, perciò perfettamente conforme alla norma di cui alla citata disposizione.

5 – Non risulta al Collegio che il preesistente piano terra dell’edificio de quo costituisca oggetto di domanda di condono edilizio, come invece assume il ricorrente.

5.1 – Va in primo luogo rilevata la circostanza, eccepita dal Comune di Ardea, secondo cui, in relazione all’istanza identificata col n. prot. 10801/86 dell’1.4.1986, con nota raccomandata A.R. ricevuta in data 7.8.1998 (depositata in giudizio), è stata chiesta integrazione documentale, mai prodotta, per cui la domanda stessa sarebbe improcedibile, asserzione non controdedotta dal ricorrente.

5.2 – Tuttavia, a parte quanto sopra indicato, in ogni caso, come pure rimarcato dallo stesso Ente civico, manca la necessaria coincidenza tra l’oggetto della domanda di condono edilizio in atti ed il fabbricato preesistente, la cui sopraelevazione è contestata con l’ordinanza qui impugnata.

Segnatamente, mentre la domanda di condono edilizio depositata da entrambe le parti in giudizio si riferisce ad un manufatto ad uso residenziale, con due piani fuori terra ed uno entroterra, avente la superficie utile abitabile di 111,43 mq e la superficie accessoria di 27,1 mq, per un totale di 128,53 mq, nonché ad una porzione di fabbricato ad uso industriale o artigianale ad un solo piano fuori terra, avente la superficie di 66,55 mq, entrambi contraddistinti in catasto al foglio 48, particella 256, l’edificio preesistente, sul quale è stata realizzata la sopraelevazione di 200 mq de qua, è di un solo piano ed è individuato in catasto al foglio 49, particella 749.

È evidente l’assenza di detta coincidenza; né è dimostrata o anche soltanto assunta la legittimità del preesistente piano terra.

5.3 – Conseguentemente si palesano destituite di fondamento le censure che presuppongono il carattere legittimo del fabbricato preesistente o il perfezionamento del condono edilizio o, quanto meno, la pendenza della relativa domanda (in particolare, quelle riferite all’estensione dell’area da acquisire ed al pregiudizio, peraltro non suffragato da alcun elemento di prova – come una perizia di parte – che allo stesso deriverebbe dalla demolizione della parte sopraelevata).

6 – In ordine alla circostanza, rimarcata dalla parte ricorrente, della coesistenza, nel medesimo provvedimento, sia dell’ordine di sospensione dei lavori sia altresì dell’ingiunzione di demolizione, deve rilevarsi che il primo di regola svolge una funzione cautelare, circoscritta temporalmente, e funge anche da comunicazione di avvio del procedimento, il che evidentemente non si riscontra nella specie, per cui deve considerarsi tamquam non esset.

Tuttavia, stante la natura vincolata della sanzione comminata, la sua sostanziale assenza non va comunque ad inficiare il provvedimento gravato, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies della legge n. 241/1990 e s.m.i..

7 – Quanto, infine, alla dedotta avvenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, essendo questa intervenuta solo ex post, dopo l’adozione del provvedimento sanzionatorio, non può certamente incidere sulla legittimità del provvedimento stesso, ma ha introdotto un procedimento autonomo e del tutto distinto dallo stesso.

8 – In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.

9 – Con riguardo alle spese, ai diritti ed agli onorari, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente, e vanno quantificati come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A., in favore del Comune resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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