Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-03-2012, n. 4972 Litisconsorzio necessario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione ritualmente notificato l’avv. B. E., premesso di aver esplicato diverse attività giudiziali ed extragiudiziali nell’interesse di Pi.Ma., deceduto il (OMISSIS), di aver presentato il proprio credito, avendo gli eredi del Pi. accettato con beneficio d’inventario ed optato per la procedura di liquidazione concorsuale, ad un notaio di Rimini per complessive L. 119.903.080, per prestazioni non pagate, e di essere stato ammesso in graduazione per sole L. 25.000.000, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini gli eredi del proprio cliente, M., M.T., Ma. e P.S. nonchè Ba.Gi., deceduta nel corso del giudizio di primo grado, proponendo reclamo ex art. 501 cod.civ., e chiedendo che fosse ammesso, in via privilegiata, l’intero credito dichiarato.

2. – Con sentenza depositata il 9 febbraio 2001, il Tribunale adito respinse il reclamo per prescrizione presuntiva del credito vantato dall’attore.

Avverso tale decisione propose appello l’avv. B..

Si costituì solo P.M., che chiese, in via incidentale, la riforma della decisione nel senso della condanna dell’attore al risarcimento dei danni provocati dalla paralisi della procedura di liquidazione per effetto del reclamo.

3. – Con sentenza depositata il 16 novembre 2004, la Corte d’appello di Bologna, in riforma della decisione impugnata, ammise i crediti del reclamante, con il privilegio ex art. 2751-bis cod. civ., limitatamente a onorari e competenze dell’ultimo biennio, nella misura di L. 33.078.265, compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

La Corte di merito ritenne anzitutto infondata la eccezione pregiudiziale di intempestività della impugnazione – fondata sul mancato deposito del ricorso nel termine di trenta giorni, trattandosi di rito camerale – sul rilievo che detto termine attiene alla fase iniziale dell’opposizione, essendo finalizzato ad una sollecita realizzazione della definitività dello stato di graduazione, mentre nessuna norma prevede che il giudizio debba svolgersi con il rito camerale, tesi, anzi, contraddetta dalla previsione, ai sensi dell’art. 778 c.p.c., comma 3, della citazione come mezzo di proposizione del reclamo.

La Corte passò poi all’esame della questione dei rapporti fra azione esercitata dal singolo creditore nel caso in cui si proceda alla liquidazione concorsuale dell’eredità beneficiata e legittimazione dei singoli coeredi che abbiano accettato con beneficio di inventario: ciò in quanto nel giudizio di opposizione alla graduazione si era costituita la sola P.M.. Al riguardo, osservò la Corte che, con l’art. 504 cod. civ. il legislatore ha inteso prescrivere l’unicità della procedura di liquidazione concorsuale, sicchè, nella ipotesi di pluralità di eredi che abbiano accettato con beneficio d’inventario, tutti debbono partecipare al giudizio sul reclamo, i cui effetti sono destinati a riverberarsi nei loro confronti. Ne conseguiva altresì che la costituzione in giudizio della sola P.M. non impedisse di affermare che l’eccezione di prescrizione fosse stata sollevata in relazione alla posizione debitoria dell’intera eredità beneficiata, e non alla quota della sola convenuta costituita.

In relazione a detta eccezione sollevata dalla parte convenuta, non era dato comprendere l’importanza attribuita nell’atto di impugnazione alla valutazione dell’interrogatorio effettuato da P.M. nonchè alla mancata risposta all’interrogatorio da parte degli altri coeredi contumaci. La caratteristica fondamentale della prescrizione presuntiva – osservò il giudice di secondo grado – è costituita proprio dalla natura mista della presunzione, che può essere vinta o avvalendosi dell’ammissione, nel corso del giudizio, della mancata estinzione dell’obbligazione, ovvero con il deferimento del giuramento decisorio. Al riguardo, non era nella specie emersa l’ammissione da parte di P.M. della non estinzione delle obbligazioni, mentre le doglianze dell’appellante circa il tenore del giuramento dell’appellata non coglievano nel segno, avendo la stessa chiarito il significato delle proprie affermazioni. L’esito del deferimento del giuramento non consentiva di ritenere superata la presunzione di prescrizione. Il mancato superamento della presunzione di presunzione non esimeva dal verificare se per alcune delle prestazioni professionali fosse o meno decorso il termine triennale ai sensi dell’art. 2957 cod. civ. e se il creditore avesse fornito la prova, a lui incombente, in merito ad eventuali atti interruttivi. Premesso che per le competenze degli avvocati il termine decorre dalla decisione della lite o dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato, e, per gli affari non terminati, dall’ultima prestazione, rilevò la Corte di merito che, nella specie, non era stata dal Tribunale effettuata una disamina analitica delle singole prestazioni.

Quanto alla esistenza di atti interruttivi della prescrizione, il giudice di secondo grado valorizzò la raccomandata inviata il 20 novembre 1986 dall’avv. B. a tutti gli eredi contenente intimazione al pagamento delle proprie spettanze, osservando che a tale data doveva farsi riferimento per l’individuazione delle pratiche concluse nel triennio precedente e, quindi, non interessate dalla eccezione di prescrizione. L’importo complessivo delle relative spettanze del legale sulla base della documentazione prodotta fu valutato in lire 33.078.265. Fondata fu ritenuta anche la doglianza dell’appellante relativa alla mancata inclusione del credito in via privilegiata, trattandosi di prestazione assistita da privilegio ai sensi dell’art. 2752-bis c. c., n. 2, limitatamente agli onorari e competenze dell’ultimo biennio. Non ricorrevano, invece, secondo la Corte di merito, i presupposti per l’accoglimento della pretesa risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dalla P., sia perchè il reclamo era risultato in parte fondato, sia perchè non ricorreva alcuna delle ipotesi previste dall’art. 96 cod. proc. civ..

4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre P.M. sulla base di cinque motivi, illustrati anche da successiva memoria.

Resiste con controricorso l’avv. B., che propone altresì ricorso incidentale cui resiste con controricorso e ricorso incidentale la P., che ha anche depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. – Deve, preliminarmente, procedersi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. alla riunione del ricorso principale e di quelli incidentali siccome proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. – Con il primo motivo del ricorso principale, si lamenta la violazione degli artt. 737, 738, 739 e 778 cod. proc. civ. nonchè la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Si ripropone la eccezione di tardività del gravame, già respinta dalla Corte di merito, rilevandosi che esso, proposto con atto di citazione anzichè con ricorso, come previsto per il rito camerale, fu depositato in cancelleria successivamente alla scadenza di trenta giorni dalla data della notifica della sentenza.

3.1. – La censura è infondata.

3.2. – La Corte territoriale ha correttamente sottolineato che, in tema di accettazione di eredità con beneficio di inventario, dovendo il reclamo contro lo stato di graduazione previsto dall’art. 501 cod. civ. essere proposto, a norma dell’art. 778 c.c., comma 3, con citazione, e dando luogo, dunque, lo stesso ad un ordinario giudizio contenzioso, non v’è ragione di escludere che l’appello debba proporsi nella medesima forma.

4. – Il secondo motivo ha ad oggetto la denuncia di violazione degli artt. 2736 e 2738 cod. civ., nonchè di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Rileva la ricorrente che dopo la corretta assunzione del giuramento decisorio non è più consentita al giudice una diversa indagine o istruttoria. Di conseguenza, nella specie, una volta prestato giuramento dalla P., non si sarebbe dovuta consentire la produzione di ulteriore documentazione, ed, in particolare, di quella effettuata dall’avv. B., appellante, intesa a dimostrare che questi aveva interrotto a suo tempo il corso della prescrizione richiedendo il saldo delle proprie parcelle.

5.1. – La censura è immeritevole di accoglimento.

5.2.- La sentenza impugnata ha chiarito che il giuramento prestato dalla P. non aveva carattere totalmente risolutivo, perchè la relativa formula, cosi come deferita ed ammessa, concerneva le sole spettanze per le quali si doveva intendere operante la prescrizione presuntiva. Ne consegue all’evidenza che, come correttamente rilevato nel controricorso, non essendo il giuramento riferito a tutti i crediti, ma solo a quelli coperti da prescrizione, la denunciata ammissione di ulteriori indagini sub specie di produzione documentale era funzionale alla necessaria individuazione dei crediti, tra quelli dedotti, in relazione ai quali era configurabile la prescrizione.

6. – Infondata è altresì la terza censura, che di seguito di trascrive: Violazione di legge, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 345 c.p.c. ed alla domanda subordinata di revoca dell’ammesso giuramento decisorio e accoglimento della stessa in forza delle prove già assunte, o, in subordine volta ad escludere i soli crediti in relazione ai quali si ritenga operante l’art. 2956 cod. civ. e limitatamente alla sola litisconsorte P.M., accreditando inoltre l’acconto già versato di L. 5.000.0000 ai crediti più antichi (lettera c. delle conclusioni avversarie). Abbiamo già dedotto in comparsa di risposta l’inammissibilità della produzione di documenti nuovi in appello in quanto volta ad introdurre nuove domande sia pure subordinate. La sentenza impugnata quindi è censurabile in quanto, pur accogliendo una delle domande subordinate, lo ha fatto in palese violazione dell’art. 2738 c.c., comma 1. Ciò in quanto la prevalente giurisprudenza afferma che il giuramento sia liberamente apprezzabile dal giudice solo nei confronti di chi non l’ha prestato, ferma restando l’efficacia di prova legale del giuramento nei confronti di colui che l’ha invece prestato (Cass. 72/65).

7. Ebbene, a prescindere dalla difficile comprensibilità di tale doglianza, deve osservarsi: a) la semplice produzione di documenti in appello non equivale alla proposizione di una nuova domanda, sia pure subordinata, nè la ricorrente in via principale chiarisce perchè, invece, ciò sarebbe avvenuto; b) in ordine alla ritenuta rilevanza probatoria di tali documenti, in asserito contrasto con il disposto dell’art. 2738 c.c., comma 1, la ricorrente in via principale non censura l’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale con riferimento al giuramento prestato non poteva essere invocata tale disposizione, trattandosi di giuramento de scientia.

8. – Con il quarto motivo si denuncia la violazione di legge, e la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul rigetto della domanda di risarcimento del danno in relazione all’art. 96 cod. proc. civ. Si sarebbe dovuto sanzionare, secondo la ricorrente, l’atteggiamento defatigatorio assunto in primo grado dall’avv. B., che aveva deferito il giuramento decisorio solo in sede di precisazione delle conclusioni, tentando poi di vanificarlo.

9.1. – Anche tale censura è priva di pregio.

9.2. – La Corte di merito ha non solo ritenuto insussistente, nella specie, alcuna delle ipotesi di cui all’art. 96 cod. proc. civ., ma altresì rilevato che il reclamo che ha dato luogo alla vicenda processuale in esame era risultato parzialmente fondato.

10. – Con la quinta censura si denuncia la violazione di legge e la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione con riferimento all’art. 91 cod. proc. civ. per la ingiusta decurtazione della nota spese liquidata alla convenuta in primo grado e per il regolamento delle spese processuali nei due gradi del giudizio. In particolare, si lamenta la mancata liquidazione in favore della attuale ricorrente della somma di Euro 12.034,04, risultante dalla nota della stessa dopo la correzione del refuso relativo alla voce procuratoria riguardante la prima conclusionale. In ogni caso, sarebbe conseguente alla decisione di rigetto della domanda attrice la condanna al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio quale conseguenza del giuramento decisorio prestato.

11. – Il motivo non può trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità. Al riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi (pur nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata, e fermo restando che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (v., ex plurimis, Cass. 20457/2011, 624531/2010).

Nella specie, la Corte di merito ha adeguatamente motivato la compensazione tra le parti delle spese relative a entrambi i gradi del giudizio con riferimento al parziale accoglimento del reclamo e alla difficoltà delle questioni che la singolarità del caso poneva.

12. – Passando all’esame del ricorso incidentale, dell’avv. B., con il primo motivo dello stesso si deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 2736 e 2738 nonchè 2956 e 2959 cod. civ., e l’omesso esame di un punto decisivo prospettato dalla parte. Si lamenta la mancata considerazione delle eccezioni sollevate dall’appellante, oggi ricorrente incidentale, di inammissibilità della prescrizione presuntiva quando l’obbligazione sia fondata su atto scritto, e di decadenza dell’attuale ricorrente dalla eccezione di prescrizione per aver ammesso la mancata estinzione del credito.

13.1. – Il motivo è infondato.

13.2. – Invero non risulta esatto che nell’atto di appello l’attuale ricorrente in via incidentale avesse dedotto due profili di inammissibilità della eccezione di decadenza dalla eccezione di prescrizione presuntiva, nessuno dei quali sarebbe stato preso in esame.

14. – Con il secondo motivo si lamenta la violazione o errata interpretazione degli artt. 752, 1295, 501 e 504 cod. civ. nonchè art. 778 cod. proc. civ. contestandosi la sentenza del giudice di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto che la posizione dei coeredi fosse di litisconsorti necessari, laddove essi sarebbero, invece, portatori di interessi autonomi correlati alle quote di loro singola spettanza. Avrebbe, conseguentemente, errato la Corte di merito nel ritenere che l’eccezione di prescrizione valesse in relazione alla posizione debitoria della intera eredità beneficiata in virtù della unicità della posizione dei coeredi in quanto litisconsorti necessari.

15.1. – Il motivo è infondato.

15.2. – Il giudice di secondo grado ha correttamente preso le mosse dall’esame dell’art. 504 cod. civ., interpretata esattamente nel senso che, con tale disposizione, il legislatore ha inteso prescrivere l’unicità della procedura di liquidazione concorsuale, nel senso che, individuato il notaio incaricato dal coerede che abbia assunto l’iniziativa in relazione alla liquidazione concorsuale, gli altri coeredi che abbiano accettato con beneficio d’inventario non possono non partecipare a tale liquidazione, e, in caso di reclamo ex art. 501 cod. civ., debbono partecipare al giudizio, i cui effetti, stante la obbligatoria unicità del procedimento, sono destinati a riverberarsi anche nei loro confronti.

16. – Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di un punto decisivo prospettato dalla parte, nonchè la insufficienza e il vizio logico della motivazione, mancata applicazione dell’art. 2959 cod. civ., la violazione e/o errata interpretazione dell’art. 2733 c.c., u.c.. Pur concedendo che nella specie si tratti di litisconsorzio necessario, sarebbero errate le conseguenze tratte dalla Corte di merito in ordine alla valenza dell’interrogatorio e del giuramento, sotto il duplice profilo degli effetti nel rapporto tra le parti costituite e degli effetti rispetto agli eredi.

17.1. – Anche tale motivo è infondato.

17.2. – Il giudice di secondo grado ha motivato in modo articolato e non illogico il proprio convincimento che nè l’esito dell’interrogatorio, nè il comportamento processuale di M. P. consentivano di ritenere vinta l’eccezione di prescrizione sollevata.

18. – Con il quarto motivo si lamenta l’omesso esame di un punto decisivo prospettato dalla parte, la insufficienza e il vizio logico della motivazione, la mancata applicazione dell’art. 2959 cod. civ., la violazione e/o errata interpretazione dell’art. 2736 c.c. e segg., in particolare art. 2738 c.c., u.c. nonchè artt. 233 e 238 cod. proc. civ. Si contesta, da un lato, la contraddittorietà delle formule del giuramento della P.; dall’altro, si sostiene che esso avrebbe dovuto essere liberamente valutato nei confronti della P. e considerato inefficace rispetto agli altri coeredi.

19. – Il motivo non può trovare spazio nel presente giudizio di legittimità.

A fronte della individuazione, ad opera della Corte territoriale, della portata del giuramento, il ricorrente pretende in sostanza in ammissibilmente di sovrapporre una propria valutazione a quella del giudice del merito.

Peraltro, va sottolineato che lo stesso giudice di secondo grado ha concluso che l’esito della prova, così come da esso plausibilmente valutata, non consentiva di ritenere vinta la eccezione di prescrizione presuntiva. Ne consegue la irrilevanza delle deduzioni in esame.

20. – Con il quinto motivo, si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 1193 cod. civ. nonchè l’omesso esame di un punto decisivo. Si lamenta che, avendo il creditore eccepito che l’acconto versato di L. 4.744.250 doveva essere accreditato ai debiti più antichi, la Corte di merito avrebbe confuso detto acconto con il credito di L. 25 milioni ammesso al passivo dell’eredità, ritenendo che l’art. 1193 cod. civ. non potesse operare.

21. – La censura è inammissibile.

Avendo il ricorrente invocato l’art. 112 cod. proc. civ., a lui incombeva l’onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, di riportare la propria domanda, richiamando l’atto con il quale essa risultava proposta.

22. – Con il sesto motivo si denuncia la violazione degli artt. 2934, 2946 e 2956 cod. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e il vizio di motivazione per mancato esame di documenti decisivi, prodotti dall’appellante. Si ripropone la tesi secondo la quale il termine di prescrizione sarebbe unico, trattandosi di rapporto continuativo.

23.1. – La censura è infondata.

23.2. – La Corte di merito, dopo aver richiamato la raccomandata, recante la data del 20 novembre 1986, ed inviata dall’avv. B. a tutti gli eredi, contenente intimazione al pagamento delle proprie spettanze, facendo, pertanto, riferimento a tale data per la individuazione delle parcelle non interessate alla eccezione di prescrizione, ha dato conto, con una dettagliata ricostruzione, della copiosa documentazione prodotta dal legale, concernente l’attività dallo stesso prestata in relazione alla quale egli aveva chiesto le spettanze, ed ha, infine, proceduto alla valutazione dell’importo complessivo dovutogli per le parcelle non ricadenti nel triennio anteriore alla predetta data del 20 novembre 1986.

Nessun addebito può essere mosso alla sentenza impugnata in relazione al risultato del descritto percorso.

24. – Il ricorso incidentale della P. risulta, infine, assorbito, siccome proposto in via condizionata.

25. – In definitiva, vanno rigettati il ricorso principale e quello incidentale del B., assorbito quello della P.. Nella reciproca soccombenza le ragioni della compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e quello incidentale del B., assorbito quello incidentale della P.. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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