Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-07-2011) 14-10-2011, n. 37353

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione D.H. avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 12 maggio 2003 con la quale è stata – per quello che qui interessa – confermata la condanna in ordine al reato di furto aggravato di energia elettrica, fatto commesso, in concorso con M.M., il (OMISSIS).

Il furto era avvenuto grazie ad un allaccio abusivo realizzato nell’appartamento che, secondo la tesi accredita dai giudici del merito, era stabilmente abitato dal ricorrente e dalla menzionata giovane italiana.

Deduce la illogicità della motivazione e la erronea applicazione dell’art. 533 c.p.p., comma 1.

La sentenza non aveva tenuto nel debito conto che era rimasto accertato come l’appartamento interessato dal furto di energia fosse abitato da un numero imprecisato di ospiti stranieri, ciò che rendeva scarsamente influente la descrizione, da parte della teste L., del giovane extracomunitario visto sovente nell’appartamento.

Inoltre la Corte d’appello aveva dato atto che non poteva dirsi acquisita la prova della riferibilità, all’imputato, della manomissione dell’impianto di energia, avendo essa sostituito indebitamente al detto criterio della riferibilità della condotta delittuosa quello dei cui predest.

Il ricorso è inammissibile.

Il motivo articolato dalla difesa costituisce null’altro che la ripetizione dell’omologo motivo di appello, già argomentatamente disatteso dalla Corte di merito: ciò che vale a rendere il ricorso, in base alla costante giurisprudenza, inammissibile per genericità perchè finalizzato, per l’appunto a prospettare nuovamente una doglianza già respinta e non piuttosto, ad aggredire la motivazione esibita dal giudice dell’appello, con specifici argomenti in fatto e in diritto, così come richiesto dall’art. 581 c.p.p..

Infatti i giudici di secondo grado hanno dato atto della circostanza della frequentazione dell’appartamento da parte di un numero elevato di soggetti diversi dall’imputato e dai complici, ma hanno sostenuto la scarsa rilevanza di tale evenienza una volta accertato che l’appartamento era comunque gestito da chi lo deteneva in modo costante e prolungato nel tempo: un extracomunitario (OMISSIS) per l’appunto dotato delle caratteristiche fisiche descritte da una vicina di casa e riscontrate nella scheda segnaletica del prevenuto che, oltretutto, era presente nello stesso appartamento quando, un anno prima, la PG aveva eseguito un servizio di identificazione.

Con tale logico e congruente giudizio di fatto, il giudice del merito ha fornito una spiegazione plausibile e razionale della attribuzione della condotta al ricorrente anche in considerazione del fatto che, essendo egli interessato alla acquisizione gratuita della corrente elettrica nell’appartamento che abitava stabilmente, o doveva ritenersi l’autore materiale della manomissione o era da qualificare come concorrente morale nella realizzazione della condotta descritta.

Siffatto ragionamento è solo citato dalla difesa per contestarlo come manifestamente illogico ma, posto che invece il criterio della razionalità e della completezza della motivazione risultano rispettati, la doglianza non può che definirsi manifestamente infondata.

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1.000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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