Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-03-2012, n. 4968

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28 dicembre 2009 la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 14 marzo 2006 che ha revocato il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso tribunale in data 26 marzo 2002 e con il quale la Banca Cattolica Popolare di Bari era stata condannata al pagamento in favore di F.O. della somma di Euro 12.911,00 a titolo di risarcimento del danno a seguito della risoluzione per giustificato motivo soggettivo del rapporto di lavoro intercorso tra il F. e la Grandis s.r.l.; la Corte territoriale, considerato che il soggetto ingiunto non era più esistente, ha condannato la Banca Antoniana Popolare Veneta s.r.l., nella quale era stata incorporata la Banca Cattolica del Veneto, al pagamento della medesima somma in favore del F. con interessi legali dalla notifica del decreto. Per quanto rileva in questa sede, la Corte d’Appello di Bari ha motivato il rigetto dell’impugnazione proposta dal F. avverso tale sentenza, considerando la natura risarcitoria e non retributiva del credito azionato, e che il medesimo F. non aveva chiesto la rivalutazione monetaria nè nell’originario ricorso monitorio, nè nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione; inoltre ha considerato che la domanda dell’iniziale ingiunzione è rimasta inalterata in quanto il Tribunale ha revocato solo formalmente il decreto ingiuntivo opposto per l’inesistenza sopraggiunta del soggetto ingiunto, ma erano rimasti immutati le ragioni ed i termini dell’iniziale ingiunzione.

Anche con riferimento alla decorrenza degli interessi legali la Corte d’Appello di Bari ha considerato che il creditore non aveva formulato un’espressa domanda di decorrenza degli interessi stessi, nè, comunque, aveva chiarito le ragioni della invocata decorrenza.

Il F. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su unico motivo.

La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., subentrata alla Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., e D.S.G., presente in giudizio quale fideiussore della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, sono rimasti intimati.

Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile non essendo stata prodotta copia notificata della sentenza impugnata. La previsione, di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Cass. Sez. Un. 16 aprile 2009 n. 9005).

Nulla si dispone sulle spese soccombendo l’unica parte costituita.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso; Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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