Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-07-2011) 14-10-2011, n. 37351 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la sezione distaccata della Corte di appello di Sassari, avverso la sentenza in data 2 luglio 2009 con la quale il locale Tribunale applicava, ex art. 444 c.p.p. la pena concordata tra le parti a M.I., imputato del reato di minacce gravi in danno ad assistenti della Polizia penitenziaria del carcere di Sassari, fatto commesso nel (OMISSIS).

Al prevenuto erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e alla recidiva (specifica, infraquinquennale)ed era stata applicata la pena di Euro 40 di multa.

Deduce il ricorrente PG la assenza di motivazione alcuna a sostegno della decisione di concedere le circostanze generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Costituisce orientamento costante della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui in tema di patteggiamento, l’accordo delle parti sulla pena non può essere oggetto di recesso, sicchè è inammissibile la impugnazione del procuratore generale fondata su censure che si risolvano in un recesso dall’accordo, non potendosi riconoscere ad altro ufficio del pubblico ministero, nonostante la sovraordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere di impugnazione, un potere che non spetta alle parti (vedi, fra le molte, rv 233369, rv 232844).

Invero si è anche posto in evidenza che il Procuratore generale non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza di conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti, dal PM che ha partecipato al patteggiamento e non può proporre come motivi di ricorso, censure che si sostanzino in un recesso dall’accordo (rv 228567).

Con il solo limite dato dal patteggiamento che applichi una pena illegale (rv. 227718).

Nel caso di specie, dunque, il denunciato vizio di motivazione, risolvendosi in un recesso dall’accordo in sè pienamente legittimo raggiunto de PM, non può essere ammesso al vaglio della Corte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del PG. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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