Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-03-2012, n. 4967 Notificazione a mezzo posta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 7 luglio 2009 la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 12 dicembre 2006 che ha condannato il Ministero della Salute al pagamento in favore di Z.M. della somma di Euro 18.156,00 a titolo di rivalutazione monetaria dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che detto indennizzo consta di un importo fisso ex lege, e dell’indennità integrativa speciale di cui alla L. n. 324 del 1959, e, sulla base della giurisprudenza di legittimità in materia, ha ritenuto che entrambe le parti di tale indennizzo devono essere rivalutate per non vanificare la ragione dell’indennizzo data dal ristoro al danno alla salute, e tale rivalutazione attiene al capitale per cui non rileva il divieto di cumulo di cui all’art. 429 cod. proc. civ..

Il Ministero della Salute propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.

Lo Z. resta intimato.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile. La notificazione del ricorso a mezzo posta non si è perfezionata posto che, a stregua dell’originale depositato in atti, non è stato prodotto l’avviso di ricevimento del plico che risulta spedito dall’Ufficiale giudiziario il 12 marzo 2010. Al riguardo, va considerato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sta stato adottato per la notifica del ricorso per Cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo.

Nulla si dispone sulle spese soccombendo l’unica parte costituita.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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